Assenza alla visita fiscale, la Cassazione definisce la nozione di urgenza
L'urgenza che giustifica l'assenza del lavoratore alla visita fiscale deve sussistere nel momento in cui la visita stessa viene effettuata. La Cassazione, con ordinanza del 1° ottobre 2019, n. 24492, è intervenuta a chiarire la corretta applicazione e portata dell'articolo 5, comma 14, del Dl 12 settembre 1983, n. 463, il quale prevede che «qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto» al trattamento economico di malattia.
Questi, in estrema sintesi, i fatti che hanno dato origine al contenzioso: un dipendente delle poste, senza aver dato alcuna preventiva comunicazione, era risultato assente alla visita medica di controllo domiciliare effettuata dall'Inps, adducendo che l'assenza alla visita fiscale, avvenuta alle ore 11.35 del mattino, era avvenuta per giustificato motivo poiché la notte precedente aveva dovuto accompagnare il figlio di sette anni al pronto soccorso per problemi di salute. Il bambino era stato dimesso all'alba e ricoverato, senza urgenza, il mattino successivo.
La Corte territoriale aveva quindi ritenuto che l'assenza del ricorrente alla visita di controllo non fosse giustificata, in quanto esclusivamente un ricovero urgente in orario corrispondente alla visita fiscale avrebbe potuto giustificare l'assenza, mentre il ricovero ordinario (o visita di controllo) avvenne nel corso della tarda mattinata e non aveva alcuna caratteristica dell'urgenza. Inoltre, la situazione non precludeva la possibilità di una previa comunicazione dell'assenza al datore di lavoro.
La Cassazione ricorda, condividendo quanto esposto dalla Corte d’appello, il principio stabilito dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 638 del 1983, per cui «il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un'improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità».
Nella fattispecie concreta, ritengono i giudici di legittimità, è escluso il nesso, necessario a giustificare il lavoratore, tra il momento dell'urgenza e l'allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità. Tale nesso, «effettivamente sussistente in orario notturno (al primo accesso al Pronto soccorso), non era sussistente al tempo della visita fiscale, avvenuta in tarda mattinata, quando nessuna urgenza era stata dimostrata dal lavoratore idonea a giustificare l'allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità, nonché il mancato previo avviso di allontanamento al proprio datore di lavoro».