01 gennaioAGENZIE DI SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA - AISS
IstitutoAssistenza sanitaria integrativa
Riferimenti
Adempimento
Dall’1.1.2025 sono iscritti al Fondo di Assistenza Sanitaria tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e a tempo parziale con orario minimo di 20 ore settimanali (esclusi i lavoratori a chiamata che non percepiscono indennità di disponibilità), nonché i lavoratori a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a 6 mesi, sulla base della specifica regolamentazione definita ai commi successivi.
La contribuzione al Fondo, che ne curerà la riscossione ai sensi del redigendo regolamento, è stabilita, per ciascun iscritto, in euro 12,00 di cui euro 10,00 a carico del datore di lavoro ed euro 2,00 a carico del lavoratore. I contributi devono essere versati al Fondo di Assistenza Sanitaria con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
Con decorrenza dal mese successivo alla data di costituzione del Fondo di Assistenza Sanitaria l’azienda che ometterà il versamento delle quote a titolo di assistenza sanitaria sarà tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 contribuzione prevista per il costituendo Fondo di Assistenza Sanitaria, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.
Riproduzione riservata Ⓒ


