01 settembreFORMAZIONE PROFESSIONALE
IstitutoAssistenza sanitaria integrativa
Riferimenti
Adempimento
I Datori di lavoro operanti nelle Regioni prive di Accordi sulla sanità integrativa sono tenuti a iscrivere al Fondo Agidae Salus Istruzione individuato dalle Parti tutte le Lavoratrici e i Lavoratori in forza alla data dell’1.9.2024. Per le Lavoratrici e i Lavoratori assunti successivamente a tale data l’iscrizione al Fondo è obbligatoria a partire dalla data di assunzione. L’obbligo di iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa da parte dei Datori di Lavoro vige per tutte le Lavoratrici e i Lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a carattere intermittente o ciclico e alle Lavoratrici e ai Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato di durata superiore a tre mesi.
Il Datore di Lavoro è tenuto a corrispondere al Fondo Agidae Salus Istruzione, a partire dal mese di settembre 2024, il contributo ordinario, previsto dalla lett. “G” dell’Art. 25 del C.C.N.L. 2024 - 2027 per la Formazione Professionale.
I Datori di lavoro e gli Accordi Regionali o aziendali che, alla data di entrata in vigore del C.C.N.L. 2024 - 2027, abbiano già attivato soluzioni di sanità integrativa in favore delle Lavoratrici e dei Lavoratori che risultino adeguate a quanto previsto lett. “G” dell’Art. 25 del C.C.N.L. 2024-2027 sono esentati dagli obblighi previsti nel presente Accordo sino alla scadenza dei Contratti attualmente applicati.
I Datori di lavoro saranno esentati dagli obblighi previsti nel presente Accordo solo se applicheranno soluzioni di sanità integrativa che prevedano per le Lavoratrici e i Lavoratori trattamenti complessivamente più favorevoli di quelli previsti dal Fondo Agidae Salus, previo accordo con le OO.SS.firmatarie del C.C.N.L..
Riproduzione riservata Ⓒ


