01 gennaioGRAFICI, EDITORIALI (INDUSTRIA)
IstitutoAssistenza sanitaria integrativa
Adempimento
A decorrere dall’1.1.2024 le imprese che omettano il relativo contributo dovranno alternativamente:
- erogare al lavoratore una quota di retribuzione mensile pari a 25 Euro lordi per dodici mensilità e con incidenza sul trattamento di fine rapporto di cui all’art. 47, Parte Prima - Norme Generali;
- assicurare ai lavoratori prestazioni sanitarie complessivamente equivalenti a quelle garantite dal Fondo Salute Sempre con oneri a totale carico delle aziende non inferiori a quelli previsti dal presente articolo.
Norma transitoria
Per gli anni 2024, 2025 e 2026 saranno iscritti automaticamente al Fondo tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata non inferiore ai 12 mesi disciplinati dal presente C.C.N.L. che non beneficino delle forme di assistenza sanitaria integrativa di cui al punto 2 del presente articolo e il contributo di 156 euro sarà integralmente a carico dell'azienda.
Da gennaio 2024 il contributo passa a complessivi euro 13,00 mensili. A partire dal 2027 il contributo complessivo pari a 156 euro annui sarà suddiviso tra azienda e lavoratore che avrà deciso di aderire al Fondo con le quote mensili rispettivamente di euro 9,00 a carico azienda e euro 4,00 a carico lavoratore.
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