01 gennaioTERME
IstitutoAssistenza sanitaria integrativa
Riferimenti
Adempimento
Le Parti convengono di istituire un sistema di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore termale.
Dall’1.1.2025 saranno iscritti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato; all’atto dell’iscrizione sarà dovuta al Fondo una quota una tantum per ciascun iscritto di euro 15 a carico dell’azienda.
Per il finanziamento dell’assistenza sanitaria integrativa è dovuto, per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato iscritto ed a decorrere dalla data di iscrizione, un contributo pari a euro dieci a carico dell’azienda ed euro due a carico del lavoratore.
I contributi saranno versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite nella regolamentazione dello stesso.
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione, di cui all'artt. 82 e 83, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.
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