01 aprileDIRIGENTI AGENZIE MARITTIME
IstitutoAssistenza sanitaria integrativa
Adempimento
Con riferimento al disposto di cui all'art. 18, comma 6, del C.C.N.L. 31.10.2014 e successive modificazioni, si richiama integralmente e si conferma il contenuto degli accordi sottoscritti il 25.1.2022 ed il 23.12.2025. Con tale ultimo accordo, nelle more del rinnovo del C.C.N.L., al fine di garantire la continuità delle tutele previste dal C.C.N.L. in materia assicurativa, si era concordato un adeguamento del contributo a finanziamento della Garanzia Infortuni Pastore, da 410,00 euro annui a 560,00 euro annui, a decorrere dal periodo contributivo relativo al quarto trimestre 2025. Si convenne altresì la previsione di una franchigia nella misura del 3%.
Con il presente Accordo, a decorrere dal periodo contributivo relativo al primo trimestre 2026, con scadenza 10.4.2026 e corrispondente alla copertura assicurativa dall’1.4.2026 al 30.6.2026, l'adeguamento del contributo sopra citato viene fissato in 770,00 euro annui. Le Parti stabiliscono inoltre di abrogare con effetto dall’1.4.2026 la franchigia introdotta dall'Accordo del 23.12.2025, di cui al comma 7 dell'art. 18 del C.C.N.L.
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