Stante la sua natura, l'esonero è tendenzialmente non cumulabile con altri incentivi, se non per la parte di contribuzione residua.
Poiché l'esonero è pari al 100 per cento dei contributi datoriali nel limite massimo di 8.000 euro annui, la circolare INPS 75/2024 chiarisce che esso deve ritenersi strutturalmente non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Solo nel caso in cui l'utilizzo dell'esonero non esaurisca l'intera contribuzione datoriale oggetto di sgravio, è possibile cumularlo con altre agevolazioni, nei limiti della complessiva contribuzione. Quindi...