Agevolazioni

Assunzione di under 36, bonus spettante anche con precedenti rapporti a tempo indeterminato

L’agevolazione sarà applicabile alle sole mensilità di sgravio che non sono state ancora fruite

di Manuela Baltolu

L'incentivo under 36 è applicabile anche nel caso in cui il lavoratore portatore del beneficio abbia già avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato agevolati con l’incentivo in questione presso altri datori e relativamente alle sole mensilità di sgravio non ancora fruite durante tali rapporti.

Tale previsione è contenuta nel comma 103, articolo 1, della legge 205 del 2017, la quale aveva introdotto la versione "originaria" dello sgravio, allora under 30, poi modificata negli anni per effetto delle successive leggi di bilancio, fino ad arrivare all'attuale versione in vigore per l'anno in corso, disciplinata dal comma 297, articolo 1, della legge 197/2022.

La condizione per poter fruire dei mesi residui di esonero in caso di riassunzione è che, al momento della prima assunzione incentivata, il lavoratore non abbia compiuto l'età richiamata dalla normativa, ovvero, nell'attuale versione, 36 anni.

Ciò significa che per tutto il 2023, in caso di assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine di soggetti già precedentemente assunti da altri datori di lavoro a tempo indeterminato con la medesima agevolazione, si potrà fruire delle residue mensilità di incentivo non ancora utilizzate, a patto che il lavoratore non avesse compiuto 36 anni all'atto della prima assunzione, e anche se il lavoratore avesse nel frattempo raggiunto tale età, in quanto avrebbe comunque conservato il beneficio.

Secondo la lettura combinata dei commi 103 e 107 dell' articolo 1 della legge 205/2017, la medesima regola pare applicabile anche nel caso in cui, in rapporti precedenti, il rapporto di lavoro sia stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato; poiché il comma 107, che disciplina la spettanza dello sgravio per le trasformazioni, specificando che «l'esonero di cui al comma 100 si applica, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi da 100 a 108», - e, quindi, compreso il citato comma 103 - pone come condizione di spettanza della misura il rispetto del requisito anagrafico alla data di conversione, se ne deduce conseguentemente che, in caso di riassunzione (o trasformazione) da parte di un nuovo datore di lavoro, la verifica dell'età debba essere effettuata alla data di trasformazione del rapporto precedente.

Per verificare l'utilizzo dello sgravio nei precedenti rapporti di lavoro, nel messaggio 1784 del 9 maggio 2019 l'Inps ha comunicato la disponibilità dell'apposita utility "rapporti a tempo indeterminato – verifica", all'interno dei servizi telematici del portale dell'istituto, che evidenzia la sussistenza di assunzioni a tempo indeterminato indicando la data di avvio del rapporto, e fornisce specifica evidenza dei periodi di paga mensili in cui vi è stata effettiva fruizione dell'agevolazione, al fine del calcolo dell'eventuale periodo residuo di esonero spettante, anche se il riscontro fornito non ha valore certificativo.

Per procedere alla consultazione i datori di lavoro e i loro intermediari dovranno acquisire e conservare la dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell'atto di notorietà in base all'articolo 47 del Dpr 445/2000 in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

La criticità rilevata è che i dati contenuti al termine di tale verifica non sempre sono completi e aggiornati, rendendone difficoltoso l'utilizzo.

È opportuno ricordare che relativamente all'esonero under 30 di cui alla citata legge 205/2017, qualora i datori di lavoro avessero delle quote di esonero inerenti il 2018 non ancora utilizzate, il 2023 è l'ultima occasione per procedere al recupero mediante procedura di regolarizzazione Vig, prima che intervenga la prescrizione quinquennale.

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