01 gennaioDIRIGENTI AZIENDE ALBERGHIERE
IstitutoAssunzioni
Adempimento
A decorrere dall’1.1.2026, le Parti hanno stabilito di rimodulare, semplificandola, la normativa contrattuale che disciplina le agevolazioni contributive, anche al fine di incentivare l'inserimento di dirigenti all'interno delle PMI, modificando gli artt. 32, 33 e 34 del C.C.N.L. 28.11.2023 come segue:
"Art. 32 - Agevolazioni contributive per nuove assunzioni o nomine di dirigenti
1. Con riferimento esclusivo alla contribuzione versata ai sensi degli artt. 28, comma 7, e 29, comma 5, del presente Contratto, le aziende possono optare per forme di contribuzione ridotta, secondo i criteri di seguito definiti.
2. Ai sensi del precedente comma 1, la contribuzione ridotta può essere applicata ai dirigenti assunti o nominati, a decorrere dall’1.1.2026, per una sola volta nell'arco della carriera lavorativa.
3. I benefici di cui ai commi precedenti hanno carattere temporaneo, per un massimo di due anni, elevati a tre anni in caso di contratti a termine stipulati ai sensi dell'articolo che disciplina l'invecchiamento Attivo (1). Decorsi i periodi indicati al presente comma, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale.
4. A titolo sperimentale, per i dirigenti assunti o nominati a decorrere dall’1.1.2026, i datori di lavoro che intendano introdurre, per la prima volta, una figura dirigenziale nel loro organico possono usufruire di una particolare agevolazione con riferimento ai versamenti alla previdenza complementare (Fondo Mario Negri). Tale agevolazione si applica, per una durata massima di due anni dall'assunzione o nomina, ai dirigenti che percepiscono una retribuzione lorda onnicomprensiva non superiore al 3% della retribuzione minima contrattuale annuale di cui all'art. 6 del C.C.N.L., riferita ad un contratto di lavoro full time. Il regime agevolato di cui al presente comma è applicabile esclusivamente nelle aziende che, al momento dell'assunzione o nomina del dirigente, non abbiano altri dirigenti in organico, come risultante dalla dichiarazione aziendale al momento dell'iscrizione al SUID (Sportello Unico Iscrizione Dirigenti).
5. Per la fattispecie di cui al precedente comma 4, fermo restando quanto previsto dagli artt. 22 e 30, per la previdenza complementare di cui all'art. 28, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro è pari a euro 300,00 annui. Non è previsto il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, né alcun contributo a carico del dirigente che, tuttavia, ha la facoltà di conferire il T.F.R. al Fondo Mario Negri.
6. Con riferimento ai medesimi dirigenti, per il periodo di effettiva permanenza nel requisito retributivo previsto al comma 4, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Associazione Antonio Pastore la contribuzione indicata al comma 5 dell'art. 29.
7. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito retributivo di cui al comma 4, il datore di lavoro è tenuto ad inviare annualmente al SUID (sportello unico iscrizione dirigenti) una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, controfirmata dal dirigente, che assumerà così la corresponsabilità della dichiarazione, oltre a provare la manifesta consapevolezza della stessa.
8. Qualora nel corso del biennio si verificasse il superamento del trattamento retributivo complessivo annuale di cui al comma 4, il datore di lavoro è tenuto a comunicarlo al SUID, entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla modifica del requisito retributivo. Al verificarsi di tale ipotesi, il datore potrà applicare al dirigente, per il periodo residuo e fino al completamento del biennio, il trattamento contributivo di welfare previsto al comma 1.
9. L'agevolazione introdotta con riferimento alle assunzioni - nomine di cui al comma 4 può essere usufruita solo una volta nel corso della carriera lavorativa del dirigente e non può sommarsi all'agevolazione di cui ai commi dall’1 al 3 del presente articolo.
10.     La sperimentazione di cui ai commi 4 e seguenti del presente articolo ha durata limitata fino al 31.12.2026. Entro tale data, le parti firmatarie procederanno a una verifica congiunta, finalizzata a valutare la sostenibilità dell'intervento in relazioni all'equilibrio finanziario del Fondo Mario Negri e all'efficacia della misura in termini di promozione dell'accesso alla dirigenza.
11.     In esito alla verifica di cui al comma 10, le Parti potranno modificare, prorogare o abrogare la presente disciplina.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si impegnano a salvaguardare eventuali condizioni di impegno di assunzione/nomina a contribuzione agevolata già formalmente concordate alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo.
Le Parti si impegnano, altresì, entro il 30.6.2027, a monitorare gli effetti delle modifiche introdotte nei commi dal primo al terzo dell'art. 30 con il presente Accordo e ad intervenire nel caso in cui il rapporto tra dirigenti assunti o nominati con contribuzione agevolata e i dirigenti a cui viene applicata la contribuzione ordinaria dovesse risultare superiore al 15%".
"Art. 33 - Dirigente temporaneo
1. I contratti per figure di dirigente temporaneo o temporary manager, operanti anche all'interno di reti di imprese, possono essere instaurati [anche] nell'ambito delle previsioni di legge in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per i dirigenti e secondo le previsioni del presente C.C.N.L..
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, a decorrere dall’1.1.2026 le aziende possono optare per l'applicazione del trattamento agevolativo, di cui all'art. 32, commi da 1 a 3, del C.C.N.L., secondo i criteri ivi previsti".
"Art. 34 - Incentivi al reimpiego di dirigenti privi di occupazione
1. Al fine di agevolare la ricollocazione dei dirigenti privi di occupazione che abbiano un'età non inferiore a 48 anni compiuti, le parti potranno utilizzare assunzioni agevolate, da ratificarsi presso le Commissioni paritetiche di cui all'art. 48 del C.C.N.L., così disciplinate:
- il minimo contrattuale mensile di cui all'art. 6 del C.C.N.L. e future modificazioni, può essere ridotto per il primo anno di svolgimento dell'attività fino al massimo del 20%;
- per il secondo anno fino al massimo del 10%;
- per il terzo anno, fino al massimo del 5%. A partire dal terzo anno compiuto il minimo contrattuale dovuto al dirigente sarà, in ogni caso, quello previsto dal C.C.N.L. vigente;
- è altresì applicabile il trattamento agevolativo previsto dall'art. 32, comma 1, del presente C.C.N.L..
3. Eventuali accordi sulla retribuzione variabile nei confronti dei soggetti di cui al presente articolo possono usufruire delle agevolazioni di legge in materia di decontribuzione e defiscalizzazione, se applicabili.
4. Il mancato deposito presso le Commissioni paritetiche di cui all'art. 49 rende inapplicabili le disposizioni previste nel presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono, altresì, applicabili nei casi di licenziamento e successiva riassunzione del dirigente nell'ambito della stessa impresa o da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo, salvo il caso in cui siano decorsi almeno sei mesi dalla cessazione della precedente attività lavorativa.
Dichiarazione a verbale
Le Parti, al fine di sostenere la rioccupazione dei dirigenti di cui all'articolo precedente e comunque, privi di occupazione, concordano di associare alle misure di carattere retributivo ivi previste iniziative congiunte volte a favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonché percorsi formativi di riqualificazione professionale".
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(1) Rif. art. 10 dell’Accordo di rinnovo del 22.12.2025.
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