Attività stagionali, somministrazione guidata dal Ccnl dell’utilizzatore
L’Inl con la nota 716/2023 ha chiarito che sono le previsioni del contratto collettivo applicato dall’utilizzatore a dettare la corretta disciplina della somministrazione a termine in ambito stagionale
Le previsioni del contratto collettivo applicato dall’utilizzatore costituiscono la bussola per la corretta disciplina della somministrazione a termine anche in ambito stagionale e occorre fare riferimento a queste per la presenza di eventuali deroghe: è il principio che emerge dalla nota 716/2023 dell’Ispettorato nazionale del lavoro. L’Inl ha risposto a una richiesta di chiarimenti sulla possibilità – per un’agenzia di somministrazione – di somministrare lavoratori a termine per attività stagionali con le deroghe tipiche di tale tipologia, ossia quelle previste dal capo III, del Dlgs 81/2015. Dal punto di vista operativo, quanto ne scaturisce – con riguardo alla somministrazione a termine – è che per poter ricorrere alle peculiarità del lavoro stagionale, occorre innanzitutto verificare se il contratto collettivo (nazionale, territoriale o aziendale) applicato dall’utilizzatore contiene eventuali deroghe, come altresì previsto anche dall’articolo 52, del Ccnl delle agenzie di somministrazione di lavoro.
Diversamente, in assenza di specifica disciplina collettiva, si applica la normale regolamentazione della somministrazione a termine: queste regole non sono state modificate dal decreto Lavoro (Dl 48/2023).
La nota dell’Inl offre lo spunto per ripercorre il tema della stagionalità e dell’individuazione di questa accezione rispetto a una determinata attività lavorativa.
Questa ricognizione si può ottenere in base a due percorsi alternativi:
1 innanzitutto, la definizione di stagionalità si applica quando l’attività rientra tra quelle individuate dal Dpr 1525/1963, il provvedimento che – in attesa di un decreto del ministero del Lavoro che lo aggiorni – indica da decenni quali sono le attività stagionali;
2 la platea dei lavoratori stagionali può essere definita anche dalla contrattazione collettiva che, secondo quanto prevede l’articolo 21, comma 2, del Dlgs 81/2015, può individuare ulteriori ipotesi di lavoro stagionale attraverso intese di livello nazionale, territoriale o aziendale, sottoscritte da associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Ci sono, infatti, alcuni settori i cui contratti collettivi nazionali di riferimento hanno da sempre disciplinato particolari declinazioni di questo istituto, consentendo sostanzialmente la sterilizzazione dei vincoli sui rapporti a termine. Si tratta, infatti, di una “qualifica” tipica per determinati comparti, come quello del turismo, dove il fabbisogno di personale rispecchia per larga parte l’andamento ciclico delle punte di attività e il contratto a tempo determinato soddisfa le esigenze strutturali di flessibilità.
I contratti a termine stagionali
Il contratto stagionale è dunque una particolare declinazione del rapporto di lavoro a tempo e, per le sue peculiari esigenze, presenta diverse eccezioni rispetto alle regole generali. I contratti a termine stipulati per attività lavorative riconducibili a questa nozione sono immuni, infatti, dai limiti che caratterizzano il lavoro a tempo, con la conseguenza che i contratti possono essere stipulati, rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni previste dall’articolo 19, comma 1, del Dlgs 81/2015 (le causali).
Il pacchetto delle esenzioni che la legge riserva al lavoro stagionale non si limita a causali, proroghe e rinnovi. Alle attività stagionali non si applicano neanche:
- i limiti di durata massima totale del rapporto a termine per effetto di un unico contratto o di una successione di più contratti (24 mesi);
- il cosiddetto stop and go (l’obbligo di attendere 10 o 20 giorni in caso di rinnovo del contratto);
- il limite quantitativo di utilizzo massimo del lavoro a termine (20% dell’organico a tempo indeterminato presente al 1° gennaio dell’anno).
Inoltre, non si applica il contributo addizionale Inps dell’1,40% né il contributo incrementale dello 0,5% introdotto dal Dl 87/2018 ai contratti stagionali per le attività previste dal Dpr 1525/1963.
Il lavoratore assunto a tempo determinato per svolgere attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore per le stesse attività stagionali.
Le deroghe
Stop a limiti di durata
Per attività stagionali si può stipulare un contratto a termine senza sottostare a: durata massima totale del rapporto a termine per effetto di un unico contratto o di una successione di più contratti; limiti quantitativi al numero di contratti; numero massimo di proroghe; obbligo di causale dopo i primi 12 mesi e in caso di rinnovo; rispetto dei periodi di stop and go.
No al contributo aggiuntivo
Al lavoro stagionale non si applica il contributo addizionale Inps dell'1,4% né il contributo incrementale dello 0,5% introdotto dal Dl 87/2018 per le attività previste dal Dpr 1525/1963.
Il contingentamento
Per la somministrazione a termine, salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, vige un tetto del 30% (compresi i tempi determinati diretti) rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei contratti (che non si applica per i lavoratori somministrati svantaggiati) più ampio di quello del 20% previsto per il lavoro a termine diretto.