La domanda
Amministratore a cui è stata assegnata un’auto ad uso promiscuo il 26/06/2020, data immatricolazione 24/06/2020, dopo l’entrata in vigore del decreto n. 148/2026 come deve essere calcolato il valore del fringe benefit per il 2026? Vale ancora la salvaguardia prevista dall’art. 1, comma 633, Legge n. 160/2019, ai sensi del quale “Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 51, comma 4, lettera a), del citato Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020”.
Un amministratore utilizza in via promiscua un’autovettura immatricolata il 24 giugno 2020 e assegnata il 26 giugno dello stesso anno. Si chiede se, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, il fringe benefit debba essere determinato secondo le nuove regole dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir oppure continui ad applicarsi la salvaguardia prevista dall’articolo 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Se il contratto di concessione in uso promiscuo è stato...



