Auto aziendali, aumenti dal 3 al 4% per la tassazione del fringe benefit
Aumenti del 3 e 4% nella tassazione delle auto aziendali. date come fringe benefits. Le tariffe annuali dei costi chilometrici di esercizio delle autovetture e dei motocicli, elaborate dall’Aci e necessarie per calcolare nel 2018 il fringe benefit tassato, anche ai fini previdenziali, in capo ai dipendenti (o amministratori) per l’utilizzo personale delle autovetture aziendali a loro assegnate, sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, supplemento ordinario n. 63.
Le tariffe sono approvate dall’Aci entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicate al Ministero delle finanze, il quale le pubblica entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo.
Sono raggruppate in tabelle, che distinguono gli autoveicoli in produzione da quelli fuori produzione e riguardano tutti i modelli di autoveicoli a benzina, a gasolio, a benzina-gpl, benzina-metano o metano esclusivo, a quelli elettrici, ibridi e ibridi plug-in. Un’ultima tabella riguarda i motoveicoli. Per ciascun mezzo, nell’ultima colonna, viene riportato il valore del “fringe benefit annuale” da tassate, corrispondente al 30% di 15.000 chilometri, moltiplicato per la tariffa Aci, calcolata su questa distanza forfettaria.
Compenso in natura
Per le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo (persone e cose), gli autocaravan (articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), i motocicli e i ciclomotori “concessi in uso promiscuo” (aziendale e personale), infatti, il valore del compenso in natura (per l’uso personale) da assoggettare a Irpef e ad addizionali è pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali Aci (Automobile club d’Italia), al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente (articolo 51, comma 4, lettera a, Tuir).
Gli autoveicoli in uso promiscuo sono quelli messi a disposizione dal datore di lavoro al dipendente non soltanto per l’attività lavorativa, ma anche per fini personali. In sostanza, il veicolo, intestato al datore di lavoro (azienda o professionista), viene lasciato al dipendente in libero uso, anche fuori dall’orario di lavoro. Questo utilizzo personale viene considerato un compenso in natura e quindi deve essere tassato. La norma considera, per convenzione, che l’autovettura percorra 15.000 chilometri all’anno e che una parte di questa percorrenza sia riferita agli utilizzi personali del dipendente. Questo uso privato viene valorizzato tramite le tariffe elaborate dell’Aci. Nel cedolino del dipendente l’importo della retribuzione in natura non viene sommato a quello della retribuzione ordinaria, solo ai fini del calcolo delle trattenute fiscali e previdenziali.
La tassazione del fringe benefit dovrebbe avvenire con frequenza mensile, in quanto i sostituti d’imposta devono operare le ritenute d’acconto sui compensi in natura in ciascun periodo di paga. Il periodo di paga costituisce un criterio pratico per la commisurazione dell’imposta da prelevare per quanto più possibile in coincidenza col momento di percezione del reddito, in vista della tassazione di conguaglio di fine anno o, se antecedente, di fine rapporto di lavoro (circolare 23 dicembre 1997, n. 326, paragrafo 3.3.).
Base imponibile previdenziale
Considerando l’unificazione della base imponibile previdenziale e di quella fiscale apportata dal decreto legislativo n. 314/97, il metodo di valorizzazione della retribuzione in natura previsto dal Tuir si applica anche per determinare l’imponibile previdenziale.
Rimborso da parte del dipendente
Il reddito in natura tassato deve essere al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente o all’amministratore, cioè all’importo della tariffa Aci, moltiplicata per i 4.500 km, deve essere tolto l’eventuale corrispettivo pagato al datore di lavoro per l’utilizzo personale del veicolo, importo che rimborsa in tutto o in parte il costo sostenuto dall’impresa o dal professionista. Per pagare la fattura del rimborso, il dipendente o l’amministratore può effettuare un vero e proprio versamento al datore di lavoro oppure quest’ultimo può trattenere l’importo direttamene dalla busta paga.
Il fringe benefit da tassare viene ridotto del totale della fattura emessa dal datore (cioè al lordo dell’Iva), solo se quest’ultima è pagata nell’anno (non è sufficiente la semplice emissione del documento Iva). Se il corrispettivo annuo pagato dal dipendente (comprensivo dell’Iva) è pari o superiore al potenziale compenso in natura, il benefit viene azzerato e non viene assoggettato a contribuzione e a ritenute.
Periodo di assegnazione ad uso promiscuo
A differenza di quanto accade ai fini della deduzione del 70% delle spese e gli altri componenti negativi dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, che impone che questa assegnazione si abbia “per la maggior parte del periodo d’imposta” (più di 183 giorni l’anno) (articolo 164, comma 1, lettera b-bis, Tuir), quest’ultima condizione non è necessaria per il calcolo della tassazione del fringe benefit in capo al dipendente. Quindi, la tassazione del compenso in natura scatta anche se l’auto viene assegnata al lavoratore in uso promiscuo per periodi più brevi. In questi casi, il calcolo dell’imponibile va fatto esclusivamente per quei giorni di utilizzo promiscuo. In pratica, l’importo annuale del fringe benefit indicato nella tabella Aci, va ragguagliato al periodo dell’anno durante il quale viene concesso l’uso promiscuo del mezzo al dipendente. Devono essere conteggiati i “giorni per i quali il veicolo è assegnato, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo” (circolare 19 gennaio 2007, n. 1/E, paragrafo 17.1).
Per la deduzione in capo al datore di lavoro del 70% dei costi, invece, è necessaria l’assegnazione per la “maggior parte del periodo d’imposta”, cioè per più di 183 giorni l’anno, corrispondente alla metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro (circolare 10 febbraio 1998, n. 48/E, paragrafo 2.1.2.1).
Beni o servizi accessori
Gli altri eventuali beni o servizi accessori che vengono forniti, gratuitamente o meno, dal datore di lavoro al dipendente, come, ad esempio, il box per la custodia del veicolo, devono essere valutati separatamente ai fini della determinazione dell’importo da tassare come reddito in natura (circolare 23 dicembre 1997, n. 326).
Utilizzo solo personale da parte del dipendente o amministratore
Se il veicolo viene concesso esclusivamente per l’uso personale o familiare del dipendente o dell’amministratore, ad esempio, “soltanto per recarsi al lavoro e per gli ulteriori usi personali”, per determinare il fringe benefit da tassare è necessario basarsi sul “valore normale del bene” (articolo 9, Tuir; circolare 23 dicembre 1997, n. 326, paragrafo 2.3.2.1), quindi, quantificando il benefit in base ai chilometri percorsi effettivamente e al valore di mercato del noleggio del tipo di automezzo utilizzato. Se viene versato all’impresa una somma per l’uso dell’auto, questo importo (comprensivo dell’Iva) deduce il compenso in natura e se queste somme sono pari o superiori a quest’ultimo, non scatta la tassazione, in quanto non vi è alcun fringe benefit.
In capo alla società, se il veicolo viene concesso esclusivamente per l’uso personale o familiare del dipendente o dell’amministratore, si può dedurre il 100% dei costi nel limite del compenso in natura assoggettato ad imposizione in capo al dipendente o all’amministratore (articolo 95, commi 1 e 5, Tuir), mentre la parte eccedente è indeducibile.