Autorizzazione sui controlli a distanza superabile dopo la sentenza Ue
La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo depositata il 17 ottobre (si veda il Sole 24 Ore del 18 ottobre) offre interessanti spunti di riflessione sulla normativa italiana.
La Grand chambre ha ritenuto, nella fattispecie sottoposta alla sua attenzione, non contraria alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (articolo 8) l’installazione da parte del datore di lavoro di telecamere anche nascoste al fine di individuare gli autori dei molteplici furti verificatisi in azienda.
La videosorveglianza nei luoghi di lavoro è regolata in Italia dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, così come rivisitato dal Jobs act nel 2015. L’installazione di telecamere per finalità di tutela del patrimonio aziendale (così come per esigenze organizzative, produttive e di sicurezza), che però possono consentire il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, è lecita purché sia preceduta da un accordo sindacale o da un’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
Inoltre, i lavoratori devono essere informati delle modalità d’uso dello strumento e di effettuazione dei controlli. Devono inoltre e comunque essere rispettati i principi posti dalla normativa privacy. Ottemperati questi requisiti, le informazioni ottenute (quindi le immagini registrate) possono essere utilizzate a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro.
È evidente che questo iter preclude, nella sostanza e in via generale, la possibilità di attuare controlli occulti. Prima della riforma del 2015, la giurisprudenza, per rimediare alla rigidità della norma, aveva fatto ricorso alla teoria dei cosiddetti controlli difensivi. Si era affermato, non senza contrasti e ondeggiamenti, che i controlli mirati ad accertare non già l’adempimento della prestazione lavorativa, bensì eventuali comportamenti illeciti, si pongono al di fuori dell’ambito di applicazione dell’articolo dello statuto dei lavoratori, e non richiedono quindi il rispetto dei requisiti autorizzativi ivi previsti.
La riforma, che ha inserito tra le esigenze giustificatrici del controllo a distanza la tutela del patrimonio aziendale, ha fatto dire ad alcuni che la teoria dei controlli difensivi sia da ritenersi definitivamente superata e che, pertanto, ad ogni tipologia di controllo debbano applicarsi le previsioni (con i conseguenti requisiti autorizzativi e informativi) dell’articolo 4 (si veda la sentenza del Tribunale di Roma del 13 giugno 2018).
Altri hanno invece ritenuto tuttora possibile far ricorso alla teoria dei controlli difensivi occulti, non soggetti alle condizioni dell’articolo 4, ma solo laddove il controllo sia finalizzato all’accertamento di illeciti completamente estranei alla prestazione lavorativa, sia giustificato dall’esistenza di fondati sospetti, sia limitato nel tempo e nello spazio e sia condotto con modalità non eccessivamente invasive, in un’ottica di contemperamento con le garanzie di dignità e libertà dei dipendenti (tribunale di La Spezia 25 novembre 2016; tribunale di Roma 24 marzo 2017; tribunale di Torino 19 settembre 2018; tribunale di Padova 22 gennaio 2018; tribunale di Milano 13 marzo 2019).
Si tratta di argomentazioni che trovano riscontro nella sentenza Cedu che, per escludere nel caso concreto la violazione dell’articolo 8 della Convenzione, si è basata sui concetti di bilanciamento dei diritti (dignità e iniziativa economica) e di proporzionalità del controllo. Si tratta, tuttavia, nel nostro attuale quadro normativo, di un terreno scivoloso, considerato anche che dalla violazione dell’articolo 4 possono derivare conseguenze penali.
Occorrerà piuttosto riflettere se, in presenza di una avanzata normativa privacy europea e nazionale, che offre gli strumenti per valutare, nelle situazioni concrete, la proporzionalità, necessità e non eccedenza dei controlli (come dimostra la sentenza Cedu), abbia ancora senso mantenere il pre-requisito dell’autorizzazione sindacale o amministrativa, peraltro già eliminato dalla riforma del 2015 per i controlli effettuati tramite gli strumenti di lavoro.