[1] Dal momento che si tratta di deroghe alle disposizioni generali contenute nel regolamento, le suddette eccezioni non possono essere oggetto di interpretazione estensiva. Cfr. C. Infriccioli – F. Paesani, Autotrasporto: tempi di guida e di lavoro, in il Punto di Guida al Lavoro, n. 7-8/2013.
[2] Ovviamente, e come previsto nel paragrafo 1 dell'art. 13, a condizione che "ciò non pregiudichi gli obiettivi indicati all'articolo 1" – che sono quelli dell'armonizzazione delle condizioni di concorrenza del trasporto su strada, del miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale, della ottimizzazione dei controlli e della promozione delle migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada – "ogni Stato membro può concedere deroghe alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 e subordinarle a condizioni individuali, per il suo territorio o, con l'accordo degli Stati interessati, per il territorio di altri Stati membri", per particolari tipologie di servizi di trasporto. Si sottolinea, peraltro, come l'esenzione dal rispetto dei tempi di guida e dal tachigrafo non comporti il venir meno del rispetto della restante disciplina in materia di orario di lavoro; sia quella di cui al D. Lgs. n. 234/2007 (di attuazione della Direttiva CE 2002/15), specifica per il personale viaggiante; sia quella di cui alla disciplina generale in tema di orario di lavoro, ex D. Lgs. n. 66/2003, applicabile in via residuale anche ai lavoratori mobili; sia, infine, quella contrattuale contenuta nei CCNL di settore.
[3] Per completezza di informazione si ricorda che il Reg. (CE) n. 561/2006, agli artt. 11, 12 e 14, prevede – per i trasporti soggetti all'uso del cronotachigrafo – la possibilità di derogare, in peius o in melius, alle norme su tempi di guida, pause e riposi. In particolare, l'art. 11, riconosce agli Stati membri, per i soli trasporti effettuati interamente nel loro territorio, la possibilità di "stabilire interruzioni e periodi di riposo minimi superiori o periodi di guida massimi inferiori a quelli fissati negli articoli da 6 a 9 per i trasporti su strada effettuati interamente sul loro territorio", tenendo conto dei contratti collettivi e accordi conclusi tra le parti sociali. Mentre l'art. 14 consente agli Stati membri di derogare temporaneamente all'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli da 6 a 9 (guida/interruzione/riposo), in presenza di "trasporti effettuati in circostanze eccezionali" (par. 1), previa autorizzazione della Commissione UE; nonché in "casi urgenti" e "per un periodo non superiore a 30 giorni" (par. 2), mediante notifica immediata alla Commissione UE. Diversamente dagli artt. 11 e 14, che prevedono facoltà derogatorie eventualmente esercitabili dagli Stati membri, la norma contenuta nell'art. 12 è immediatamente operativa, e disciplina le cd. deroghe soggettive individuali, riconoscendo al singolo conducente la possibilità di derogare agli articoli da 6 a 9, al fine di poter raggiungere un punto di sosta appropriato e sicuro; ovvero di superare il periodo di guida giornaliero e settimanale, per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare o ridotto. In ogni caso, lo stesso art. 12 prevede per il conducente l'obbligo di annotare manualmente il motivo della deroga, e di compensare ogni eventuale periodo di estensione con "un periodo di riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione".
[4] Per tali fattispecie, infatti, è prevista la cd. Dichiarazione di scorta o documento equipollente, prevista dall'art. 52 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, con la quale si accompagna il trasporto di specifiche sostanze alimentari, in considerazione delle particolari esigenze di natura igienico sanitaria. La suddetta dichiarazione, ai sensi della normativa sopra citata, deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e conservata per almeno 30 giorni a disposizione degli stessi. Cfr C. Infriccioli e F. Paesani, Tempi di guida e cronotachigrafo: esenzione per raccolta e trasporto latte, GL 23/2021, 38 ss.
[5] In risposta ad un quesito avanzato da FITA-CNA.
[6] Circolare congiunta del Ministero dell'Interno, prot. n. 6262 e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 17598, del 22 luglio 2021; Circolare congiunta del Ministero dell'Interno, prot. n. 5145 e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 116118, del 10 luglio 2012. Con specifico riferimento al trasporto dei rifiuti in discarica, si ricorda infine che il Ministero del lavoro, con nota prot. n. 10651 del 7 giugno 2012, aveva evidenziato che lo stesso, "indipendentemente dalla durata del tragitto, è un elemento necessario al completamento del servizio" di raccolta, e deve quindi ritenersi esente dall'applicazione della disciplina generale sui tempi di guida e di riposo. Cfr. C. Infriccioli e F. Paesani, Tempi di guida e cronotachigrafo: esenti i veicoli per raccolta e smaltimento rifiuti, GL 24/2024, 6 ss.
[7] Si tratta di veicoli immatricolati – ai sensi del Titolo III del D. Lgs. n. 285/1992 – al Pubblico Registro Automobilistico come veicoli speciali uso negozio (ad esempio camper e roulottes uso negozio, carrelli frigoriferi apribili e trasformabili in strutture con pareti e soffitto ed altri), purché dispongano dei requisiti strutturali previsti dall'art. 4 dell'Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002. Il food truck (chiosco-furgone o camion-ristorante), in particolare, è una tipologia di camioncino itinerante, dotato di cucina attrezzata per la preparazione e la vendita di pasti di varia natura; si tratta, nello specifico, soprattutto di camion o furgoni attrezzati per la vendita di specialità enogastronomiche.
[8] Anche in questo caso in risposta ad un quesito della FITA-CNA.
[9] In merito, si rimanda a F. Paesani e C. Infriccioli, Food truck e obbligo del tachigrafo, i chiarimenti dell'interno, GL 32/2024.