Possono le attenzioni e le avances personali di un superiore gerarchico, motivate da un coinvolgimento affettivo non ricambiato, integrare una molestia rilevante ai sensi della disciplina antidiscriminatoria? E quale valenza giuridica deve attribuirsi al licenziamento per asserita assenza ingiustificata intimato all'indomani del rifiuto opposto dalla lavoratrice? A tali quesiti risponde la recente pronuncia del Tribunale di Trento (5 febbraio 2026, n. 15), che offre lo spunto per riesaminare i criteri di qualificazione delle molestie e il perdurare di stereotipi interpretativi nella prassi applicativa

Tribunale di Trento 5 febbraio 2026, n. 15 

Il caso 

La vicenda esaminata dal Tribunale di Trento prende le mosse dall'impugnazione di un licenziamento disciplinare per giusta causa, intimato a una lavoratrice impiegata presso una società del settore dei servizi sanitari, formalmente motivato dalla contestazione di un'assenza ritenuta ingiustificata. Il provvedimento espulsivo si colloca tuttavia — come è emerso nel corso del giudizio — all'interno di un contesto relazionale ben più complesso, segnato da una progressiva sovrapposizione tra la dimensione...

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