La Cassazione afferma, con rilievo pratico significativo, che, quando l'INPS procede alla notifica dell'avviso di addebito mediante raccomandata A/R in via diretta, non trova applicazione la disciplina della L. 890/1982, ma il solo regime del servizio postale ordinario, con perfezionamento della notifica al decorso di dieci giorni dall'avviso di giacenza, senza necessità di comunicazione di avvenuto deposito, in continuità con i precedenti orientamenti giurisprudenziali.

Cassazione, sez. lav., ordinanza 21 luglio 2026, n. 23633

Con l'ordinanza 23633 del 21 luglio 2026, la Suprema Corte ribadisce che la notifica diretta dell'avviso di addebito INPS, eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, segue il modello del servizio postale ordinario e non quello della L. 890/1982; ne consegue che la Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD) non costituisce requisito del procedimento notificatorio.

Cassazione 21 luglio 2026, n. 23633

In tema di avviso di addebito...

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