La Cassazione ribadisce che, per quanto anche dagli strumenti di registrazione degli accessi dei lavoratori possano derivare forme di controllo sulla prestazione lavorativa, tali forme non coincidono con quelle regolamentate dal comma 1 dell'art. 4 della legge 300/1970, ma dal comma 3. Conferma così la legittimità del licenziamento del lavoratore - che una volta timbrato il badge si era poi allontanato dal luogo di lavoro - valorizzando all’uopo alcune policy aziendali giustificanti l’utilizzo del badge, debitamente comunicate ai lavoratori

Cass., sez. lav., ordinanza 31 marzo 2026, n. 7985

L'inconfessata ambizione della qui annotata Cass. 31 marzo 2026, n. 7985 è quella di raccogliere i classici "due piccioni con una fava": decidere da un lato la lite devoluta (impegno tutt'altro che agevole, come ben presto si chiarirà) non disdegnando però dall'altro un sempre utile refresh sulla mai risolta problematica dei controlli sui lavoratori.

Dalla lettura della sentenza (recte: si tratta di un'ordinanza) trapela una completa realizzazione di quell'ambizione, ma in un contesto in cui...

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