Adempimenti

Bonus asilo nido anche per gli stranieri col solo permesso di soggiorno

di Pietro Gremigni

L'Inps ammetterà al beneficio del bonus asilo nido anche le domande presentare fino al 31 dicembre 2020 degli stranieri, residenti nel nostro Paese, titolari di permesso di soggiorno, a prescindere dalla tipologia del permesso.

Lo ha precisato l'istituto di previdenza medesimo col messaggio 4768 del 18 dicembre 2020 in applicazione di una sentenza del Tribunale di Milano che ha riconosciuto un contrasto tra la direttiva comunitaria e il Dpcm 17 febbraio 2017 che limita il beneficio, per quanto concerne gli stranieri, a quelli con permesso di soggiorno di lungo periodo.

Il Tribunale ha infatti affermato l'immediata applicabilità della direttiva stessa, senza alcuna specifica necessità di adeguamento normativo da parte dello Stato, e ha disposto la disapplicazione del Dpcm e della circolare Inps 27/2020.

Ricordiamo che l'assegno in questione riguarda i bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed è un sostegno alle famiglie bisognose per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto domiciliari in favore di bambini sotto i tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

L'istituto afferma nel messaggio che darà corso ai predetti pagamenti con riserva di ripetizione, in base a cosa deciderà la Corte di giustizia dell'Unione europea circa la controversia se la carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il regolamento Ce 883/2004 ostino a una normativa nazionale che non estenda agli stranieri residenti, privi del permesso di soggiorno di lungo periodo, il diritto di fruire delle provvidenze che rientrino nell'ambito delle prestazioni di sicurezza sociale.

Invece le domande di soggetti senza il permesso di soggiorno di lungo periodo trasmesse all'Inps nel 2020 e già definite con diniego, saranno rivalutate mediante riesame in autotutela su domanda dell'interessato e, in presenza di tutti gli altri requisiti, dovranno essere accolte con effetto retroattivo dalla data originaria della domanda dell'interessato stesso.

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