1. L’adempimento in sintesi
La fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1 luglio 2025, è subordinato alla condizione dell’aumento netto del numero totale di lavoratori nell’impresa (cd. Incremento netto occupazionale). E’ quanto indicato nel messaggio INPS 18 giugno 2025, n. 1935 (la circolare n. 104 dell’Istituto, dedicata allo stesso argomento ed emanata lo stesso giorno, è stata successivamente cancellata dal sito ufficiale).
Come specificato nella precedente circolare INPS 90/2025, limitamente al cd. Bonus giovani la condizione dell’incremento occupazionale netto si applicava solo alla previsione contenuta nel comma 3 dell’articolo 22 del decreto legge cd. Coesione (decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, ossia alle assunzioni effettuate dai soli datori di lavoro che operano nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno). Solo riguardo questa ultima misura è intervenuta l’autorizzazione della Commissione europea (C(2025) 649 final) del 31 gennaio 2025), in quanto beneficio rivolto a una specifica platea di destinatari e differenziato nell’entità per i datori di lavoro che operano nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (circ. Inps cit. , pr.1). Il recital 49 della decisione afferma al riguardo che “[...] INPS will check that the granting of the aid is subject to the net increase in stable employment on the employer’s side [...]”. Nell’ultimo messaggio INPS 1935/2025 si afferma invece che “il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che la Commissione europea ha richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all’occupazione per i giovani, l’aumento netto del numero totale di lavoratori nell’impresa [...] all’esito del negoziato per la riprogrammazione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 con la Commissione europea.”. L’incentivo in questione, infatti, è concesso “nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027” (comma 1 e 3 dell’articolo 22 del decreto legge Coesione). Tale Programma è stato approvato con decisione di esecuzione C(2022) 9030 final. Il Programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 è finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e rientra nell’Accordo di Partenariato 2021-2027 tra Italia e Commissione Europea (Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022). La gestione di questi programmi è regolata dal Regolamento (UE) 2021/1060 (Regolamento sulle disposizioni comuni per i fondi), che stabilisce le modalità per la programmazione, l’attuazione e la riprogrammazione dei fondi europei. L’articolo 24 di tale Regolamento richiede necessariamente la adozione di una decisione formale della Commissione per la riprogrammazione. Pertanto, in linea di massima, non è possibile riprogrammare un programma europeo come il PN Giovani, Donne e Lavoro senza un atto formale, poiché il Regolamento (UE) 2021/1060 richiede che le modifiche (almeno quelle di natura sostanziale) siano approvate dalla Commissione Europea attraverso una decisione formale. Stando invece al comunicato INPS siamo ancora in una fase di interlocuzione tra Ministero e Commissione, in mancanza (allo stato) di specifici atti formali consultabili nella Gazzetta ufficiale della Ue. In assenza di tali atti appare (quantomeno) inopportuna la presa di posizione adottata dall’Istituto previdenziale.
2. L’attuale meccanismo non del tutto lineare della verifica dell’incremento occupazionale in ambito lavoristico
Il calcolo dell’incremento occupazionale netto in ambito lavoristico (in ambito fiscale l’incremento occupazionale segue regole del tutto peculiari) trova fondamento nei risalenti Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998, punto 4.12, secondo i quali «Per creazione di posti di lavoro s’intende l’incremento netto del numero di posti di lavoro (...) nello stabilimento considerato rispetto alla media di un periodo di riferimento. Si deve quindi detrarre dal numero apparente di posti di lavoro creati nel corso del periodo considerato, il numero dei posti di lavoro eventualmente soppressi nel corso dello stesso periodo (...)». La Corte di Giustizia Ue (procedimento C- 415/07, caso Lodato) ha precisato meglio il perimetro applicativo di tale normativa non accogliendo l’orientamento dell’Inps (il quale nel procedimento in questione confrontava la media ULA dell’anno precedente con l’organico esistente al momento della assunzione, mentre la opponente confrontava la media ULA dell’anno precedente con la media ULA dell’anno successivo alla assunzione). Per la Corte “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno successivo all’assunzione.”. E’ poi intervenuto il Ministero del lavoro (interpello 34/2014) il quale, in contrapposizione con la stessa INPS (circolare 111/2013) ha affermato che, in ogni caso, l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi l’assunzione agevolata, non essendo sufficiente una occupazione meramente “stimata” e dunque teorica. I benefici potranno pertanto essere fruiti:
- sin dal momento dell’assunzione (una sorta di “acconto” sulla fruizione), qualora dal calcolo stimato della forza occupazionale dei 12 mesi successivi emerga un incremento (v. INPS circ. n. 111/2013), salvo verificare la legittimità del beneficio al termine del periodo stesso;
- al termine dei 12 mesi qualora il datore di lavoro verificasse, solo in quel momento, l’incremento occupazionale effettivo.
In conclusione, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di ULA, l’incentivo va riconosciuto per l’intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere riconosciuto e occorre procedere al recupero di tutte le quote di incentivo eventualmente già godute.
3. Come fare per
Operativamente la rilevante condizione introdotta per la fruizione del beneficio cd. Bonus giovani, si riflette nella necessità che la sua legittima fruizione, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, sarà subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto. Ciò comporterà una modifica del modulo di domanda già in uso per la richiesta dell’esonero “Giovani” che sarà implementato con l’inserimento di una specifica dichiarazione da rilasciare ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “la legittima fruizione dell’esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento occupazionale netto”.
E’ utile ricordare come l’incentivo è comunque fruibile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:
- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d’età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa (si esclude il licenziamento per riduzione di personale).


