Contenzioso

Care giver esonerato dal lavoro notturno anche se la disabilità non è grave

Il datore di lavoro non può subordinare l’agevolazione a un requisito non previsto espressamente dalla legge

di M.Pri.

Non è tenuto a prestare attività in orario notturno il lavoratore che ha a carico una persona disabile. Per fruire di questa agevolazione non è necessaria che la disabilità sia grave. Così ha stabilito la Corte di cassazione (ordinanza 12649/2023) confermando le decisioni dei primi due gradi di giudizio.

L'articolo 11, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 66/2003 (ma anche l'articolo 53, comma 3, del Dlgs 151/2001) afferma il non obbligo a effettuare lavoro notturno da parte del lavoratore o della lavoratrice che ha a carico una persona ritenuta disabile in base alla legge 104/1992. Secondo un'azienda, tale disposizione, seppur non lo affermi esplicitamente, richiede che l'esenzione dall'attività notturna scatti solo se l'handicap è grave, perché solo in tale situazione diventa necessaria un'assistenza sistematica, adeguata ed effettiva «tale da giustificare la compressione di contrapposti obblighi lavorativi».

La Corte di cassazione non condivide questa lettura della norma in quanto evidenzia che l'articolo 3 della legge 104/1992 definisce sia la condizione di handicap (comma 1) che quella di handicap grave (comma 3) e che è «in condizione di disabilità già chi presenta le menomazioni descritte dal comma 1». Inoltre il requisito di essere “a carico” non influisce sulla gravità della disabilità. Infatti, argomentano i giudici «non può certo negarsi che si possa avere cura e fare carico di una persona che presenti una minorazione che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, anche quando la stessa non renda necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella festa individuale o in quella di relazione».

L'ordinanza osserva anche che, quando si è voluto subordinare un beneficio alla sussistenza di un handicap grave, la legge lo ha espressamente previsto e, al contrario, la stessa Cassazione, in un’ottica di tutela della persona disabile, ha in senso contrario stabilito che il trasferimento senza consenso del lavoratore è vietato anche se la disabilità del familiare di cui si prende cura non è grave, nonostante tale condizione di gravità sia prevista dalla norma. Inoltre in un caso è stata ritenuta sufficiente la condizione di invalidità al 100% non contestuale alla fruizione, da parte del lavoratore, dei benefici previsti dalla legge 104/1992.

In questo quadro complessivo, la Cassazione ritiene che introdurre il requisito aggiuntivo della gravità dell'handicap per l'esonero dal lavoro notturno «si tradurrebbe in una indebita interpolazione ermeneutica del testo, tanto più ingiustificata in un ambito, quale quello del diritto dei disabili, insuscettibile di limitazioni di tutela al di fuori di una chiara presa di posizione del legislatore».

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