01 gennaioEDILI (ARTIGIANATO)
IstitutoCassa edile
Riferimenti
Adempimento
Nei limiti e fermo restando quanto previsto dall’art. 22 e dall’art. 57 del vigente C.C.N.L., considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di una migliore organizzazione del lavoro, le aziende con i requisiti previsti dall’Allegato “A-2025” hanno la possibilità di rimodulare l’orario di lavoro, in base a quanto previsto dal presente articolo, solo per determinati periodi di tempo e nei seguenti casi:
a) in presenza di periodi di maggiore intensità lavorativa, anche ai fini del rispetto degli obiettivi e delle scadenze previste dal Next Generation Eu;
b) in caso di avversità atmosferiche (temperature elevate, ghiaccio o neve, ecc..) che non consentono l’accesso agli ammortizzatori sociali, al fine di garantire il recupero psico - fisico e la maggiore tutela della salute dei lavoratori.
La rimodulazione dell’orario, che dovrà essere preceduta da una preventiva comunicazione ai dipendenti nonché alle RSA o RSU, laddove presenti e, per il tramite delle Associazioni territoriali artigiane, alle OO.SS. territorialmente competenti, prevederà a fronte del superamento dell'orario contrattuale, di cui al comma 2 dell’art.6, la corresponsione delle maggiorazioni previste all’art.22. Le OO.SS., attraverso le Associazioni territoriali artigiane, potranno richiedere un apposito incontro al fine di addivenire ad una eventuale intesa.
Le ore di straordinario concorrono al limite delle 250 ore annuali di straordinario previsto dal Contratto e dalla normativa vigente.
Le aziende con i requisiti di cui all'Allegato “A-2025” che attuano tale procedura, a decorrere dall’1.1.2026 potranno accedere al “Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo” costituito presso ogni Cassa Edile ed Edilcassa, per le sole ore eccedenti il regime ordinario di lavoro e con il limite delle 250 ore annuali previsto dalla normativa vigente. Il Fondo prevederà un contributo, attraverso la compensazione sulla contribuzione delle Casse Edili/Edilcassa.
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