Contenzioso

Il contratto collettivo va interpretato nella sua interezza

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di Valeria Zeppilli

L'interpretazione dei contratti collettivi deve essere effettuata avendo bene in mente i due criteri fondamentali cui l'attività ermeneutica deve ispirarsi: la comprensione del senso letterale delle espressioni negoziali e l'analisi della ratio del precetto contrattuale.
I due parametri si integrano a vicenda e non vanno posti in relazione secondo un criterio di priorità di uno rispetto all'altro. Pertanto, occorre provvedere a quello che viene definito un «razionale gradualismo dei mezzi di interpretazione», i quali vanno quindi fusi e armonizzati verso l'unico e condiviso obiettivo di comprendere e apprezzare il contratto nel suo complesso. Su questo è ferma la posizione della Corte di cassazione, ribadita anche in una recente pronuncia (sezione lavoro, 5 aprile 2022, numero 11072).

La portata di un tale assunto si può ben comprendere considerando ad esempio il principio “in claris non fit interpretatio”: secondo la giurisprudenza di legittimità, anche il criterio che pone al centro dell'attività interpretativa la chiarezza delle espressioni letterali utilizzate non può orientare la ricerca dell'esatto significato delle previsioni di un atto negoziale se tali espressioni, oltre che chiare, non sono anche univocamente intellegibili. In una simile circostanza, infatti, non ci si può esimere dal ricercare la comune intenzione delle parti e, quindi, dal ricorrere a tutti i criteri ermeneutici previsti per individuare l'esatta volontà dei contraenti.

Con particolare riferimento ai contratti collettivi, considerando adeguatamente quanto previsto dall'articolo 1363 del Codice civile, che detta le disposizioni in merito all'interpretazione complessiva delle clausole, occorre quindi analizzare tutte le clausole contrattuali e coordinarle tra loro. Tale attività va fatta sempre e, quindi, anche se è possibile, astrattamente, interpretare chiaramente il senso letterale delle parole di una singola disposizione negoziale.

Il senso letterale che deve orientare l'attività dell'interprete è, infatti, quello di tutta la dichiarazione negoziale e, quindi, di tutte le disposizioni del contratto, il cui complessivo significato va compreso collegando e confrontando le diverse frasi e parole, anche tenendo conto del comportamento delle parti negoziali, precedente o successivo alla stipula, se ciò è utile a rendere chiare le previsioni del contratto collettivo.

La sentenza 11072/2o22, che si è soffermata a fare chiarezza sul punto, merita di essere ricordata anche per un altro interessante passaggio, sempre relativo alla contrattazione collettiva. I giudici hanno in particolare ricordato che, se è vero che in caso di successione nel tempo di contratti collettivi le modificazioni peggiorative per il lavoratore sono ammissibili ma con il limite dell'intangibilità dei cosiddetti diritti quesiti, deve comunque escludersi che siano tali quelli derivanti da una norma collettiva non più esistente, in quanto, come regola generale, le disposizioni dei contratti collettivi operano dall'esterno sul rapporto di lavoro, come fonte eteronoma di regolamento, e non si incorporano di per sé nel contenuto dei contratti individuali.

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