Il Corriere delle PagheApprofondimento

Ccnl Fondazioni lirico sinfoniche, tutte le novità

di Roberta Caragnano

N. 44

guida-al-lavoro

Firmato accordo definitivo dopo 20 anni di vacanza contrattuale

Il 13 novembre 2024 presso il Ministero della Cultura è stato firmato - tra l'Associazione datoriale ANFOLS (Associazione Nazionale Fondazioni Lirico Sinfoniche) con l'assistenza dell'ARAN, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FIALS-CISAL - il testo definitivo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 delle Fondazioni lirico sinfoniche, dopo 20 anni di vacanza contrattuale [1] e la necessità di rilanciare il settore...

  • [1] L'ultimo CCNL è stato sottoscritto l'1/6/2000 e poi rinnovato il 29/7/2003

  • [2] La disciplina applicabile è quella di cui dell'art. 5, d.l. n. 83/2014, convertito con l. n. 106/2014

  • [3] Si vedano il decreto ministeriale n. 298 del 29 settembre 2023 e il decreto ministeriale n. 49 del 9 febbraio 2024

  • [4] Sulle tabelle di dettaglio si rinvia al commento Studio Associato Paola Sanna e Luca Vichi, Ccnl Enti lirici, in Guida al Lavoro n. 8/2024.

  • [5] Sulla situazione della Teatro Petruzzelli- Teatri riuniti di Bari si legga per un approfondimento, che ricostruisce l'intera vicenda, la delibera SRC Puglia n. 15 del 2023

  • [6] Sugli ultimi dati aggiornati si legga Ministero della Cultura, Art Bonus: in 10 anni raccolto 1 mld di euro, Comunicato stampa del 12 novembre 2024 (consultabile al seguente link https://cultura.gov.it/comunicato/26981 ); per un primo commento si legga I. Drogo Inglese, Dieci anni di Art Bonus, raccolto 1 miliardo di euro, in La Discussione, 15 novembre 2024 (consultabile al seguente link https://ladiscussione.com/340439/flash/dieci-anni-di-art-bonus-raccolto-1-miliardo-di-euro/)

  • [7] Per l'importo della Una Tantum si veda l'allegato B al CCNL

  • [8] Così in Corte dei Conti, Sezioni riunite, delibera n. 58/SSRRCO/CCN/2024

  • [9] Sul punto opera le previsioni contenuti nell'art. 11, c.1, lett. g), del d.l. n. 91/2013 il quale dispone che: «la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano. Nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano di risanamento ai sensi del presente articolo possono negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano, purché tali nuovi contratti prevedano l'assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di ogni eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e ferma restando l'applicazione del procedimento di cui al comma 19 in materia di autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di non conformità dei contratti aziendali con il contratto nazionale di lavoro»