1. L’adempimento in sintesi
Il 5 giugno 2024 è stato firmata la ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale del turismo (FIPE-Confcommercio). Sotto il profilo economico l’accordo prevede consistenti aumenti retributivi mentre sotto il profilo normativo prevede novità in tema di classificazione e inquadramento del personale, diritti individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, assistenza sanitaria integrativa ec. (vedi infra). Il nuovo contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti, decorre dal 1° giugno 2024 e sarà valido sino al 31 dicembre 2027.
il CCNL è il terzo contratto collettivo nazionale maggiormente applicato ed interessa oltre 300mila imprese ed oltre un milione di lavoratori (fonti FIPE).
2. Soggetti interessati
Sono le aziende che applicano il CCNL Pubblici esercizi e la ipotesi di accordo di rinnovo firmata il 5 giugno 2024 tra:
la Federazione Italiana Pubblici Esercizi - FIPE-Confcommercio Imprese per l’Italia,
la Legacoop Produzione e Servizi
la Confcooperative Lavoro e Servizi
l’Agci-Servizi
e
FILCAMS CGIL
FISASCAT CISL
UILTuCS
3. Le novità economiche
L’accordo ha previsto un graduale incremento a regime (entro il dicembre 2027) della paga base per un importo complessivo di euro 200,00 parametrati al livello 4 . Per le sole aziende della ristorazione collettiva, tuttavia, si seguirà un percorso di adeguamento temporale differente rispetto alle altre aziende in quanto, come esplicitato in apposita nota di raccordo, il comparto della ristorazione collettiva è ancora condizionato dalle problematiche relative all’aumento del costo delle materie prime e alla difficoltà di recupero degli aumenti dei contratti nei confronti delle committenze.
La paga base (articolo 161 del CCNL ) dal 1 giugno 2024 è la seguente:
(*) Indennità funzione euro 75,00
(**) Indennità funzione euro 70,00
L’accordo specifica che i periodi di congedo di maternità e paternità (“alternativo” e “obbligatorio”) nonché i periodi di congedo parentale sono utili per il computo della tredicesima mensilità. Per il computo della quattordicesima mensilità si specifica che si considerano da subito i periodi di congedo di maternità e paternità (“alternativo” e “obbligatorio”), mentre i congedi parentali saranno considerati, ai fini del computo, solo a partire dal 1 dicembre 2027.
4. Le novità normative
Tra le principali novità normative si segnalano:
A) Congedi per le donne vittime di violenze di genere
E’ previsto un apposito congedo per le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, purché debitamente certificati. Le predette lavoratrici hanno diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi. Il periodo di congedo può essere fruito entro tre anni dalla data di inizio, a scelta della lavoratrice, su base oraria o giornaliera . La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Per ottenere il congedo è necessario:
- preavvisare il datore di lavoro almeno sette giorni prima, indicando inizio e fine del congedo
- produrre la certificazione necessaria.
Sotto il profilo economico durante il congedo, coperto da contribuzione figurativa, il datore anticipa un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione. il periodo di congedo si computa ai fini dell’anzianità di servizio, ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Il congedo può essere prorogato a richiesta, sussistendone le condizioni, per ulteriori 90 giorni con diritto al pagamento di un’indennità pari alla intera retribuzione di fatto.
B) Il nuovo Garante della parità e la Commissione per le pari opportunità
L’accordo istituisce, per le imprese con più di 50 dipendenti, una figura di rappresentanza nominata congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali, su indicazione delle lavoratrici e dei lavoratori, denominata Garante della Parità, con compiti di intervento presso i datori di lavoro al fine di garantire che tutte le persone che lavorano in azienda possano godere delle medesime opportunità, anche sotto il profilo salariale. Inoltre sarà istituita, all’interno dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo, la Commissione permanente per le pari opportunità, che avrà, tra gli altri, compiti di aggiornamento e formazione professionale e predisposizione di progetti di azioni positive finalizzati a favorire l’occupazione femminile.
Analoghe Commissioni Paritetiche saranno istituite a livello aziendale. Saranno inoltre individuate iniziative, di natura informativa e formativa, volte a contrastare, prevenire e non tollerare comportamenti discriminatori basati sulla diversità, in particolare violenze o molestie nei luoghi di lavoro. E’ fatto esplicito obbligo alle aziende, ove siano accertate molestie o violenze sul luogo di lavoro, di adottare misure adeguate, anche di natura sanzionatoria.
C) Part-time
Prevista la possibilità (nuovo pr. 8 dell’articolo 79 del CCNL), subordinatamente all’esame congiunto ex articolo 80, di consolidare il lavoro supplementare svolto in forma continuativa in considerazione di comprovate esigenze aziendali.
D) Precisazione sulla maturazione dei ROL
Si chiarisce che, a fronte della regola generale secondo la quale (articolo 114 del CCNL) i permessi (ROL) non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla
retribuzione, tuttavia i periodi di congedo per maternità, per paternità e di congedo parentale sono utili ai fini della maturazione dei suddetti permessi.
E) Assistenza sanitaria integrativa dei Quadri
Previsto un incremento del contributo obbligatorio annuo a carico del datore di lavoro per la assistenza integrativa (Fondo Est) a favore della categoria dei Quadri. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il contributo obbligatorio annuo a favore della cassa è incrementato di euro 20,00 € a carico del datore di lavoro (quindi passerà ad euro 360,00) e dal 1 gennaio 2026 sarà ulteriormente incrementato di euro 20,00 (euro 380,00). Gli importi sono comprensivi del contributo per assicurare le funzioni di tutela e assistenza, comprese quelle di diffusione e consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria come definito tra le Parti.
F) Assistenza sanitaria integrativa in genere e part-time ciclico
L’accordo stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, il contributo obbligatorio a favore del Fondo Est è incrementato di tre euro mensili a carico del datore di lavoro (passa quindi a 15 euro). Viene inoltre formulato l’impegno delle Parti, in esito alla esigenza di garantire l’assistenza sanitaria integrativa a copertura dei periodi di sospensione per il lavoratori con contratto a part time ciclico, di incontrarsi entro il 31 dicembre 2024 per individuare le specifiche soluzioni.
G) Tutela della genitorialità
Interamente riformulato l’articolo 199 del CCNL rubricato “Tutela della genitorialità”. Di seguito le principali modifiche intervenute rispetto al testo precedente:
H) Riposi giornalieri (articolo 202 CCNL)
Durante il primo anno di vita del bambino i due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata, ovvero il riposo unico quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore, è concesso, oltre che alla madre, anche al padre lavoratore. Inoltre i riposi sono utili ai fini della integrale maturazione e corresponsione della tredicesima, della quattordicesima, delle ferie e dei permessi retribuiti di cui all’art. 114.


