Certificazione dei contratti di lavoro sospesa in presenza di accertamento ispettivo
Qualora nel corso di un accertamento ispettivo emerga un procedimento di certificazione dei contratti di lavoro in corso (ad esempio perché la relativa domanda sia già stata presentata dal datore), quest'ultimo deve essere sospeso in attesa del termine degli accertamenti: lo ricorda l'Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare 1° giugno 2018, numero 9.
La certificazione dei contratti di lavoro è prevista dall’articolo 75 e seguenti del Dlgs 276/2003. Può accadere che gli organi ispettivi del lavoro si trovino, nel corso della loro attività, situazioni nelle quali il procedimento certificatorio sia in corso o che sia giunto a conclusione.
Nel primo caso (procedimento in corso) l'accertamento ispettivo prosegue la sua strada, mentre quello certificatorio è sospeso (previsione peraltro riportata dalla maggior parte dei regolamenti delle Commissioni). Egualmente accade nel caso in cui la domanda di certificazione sia stata presentata dopo l'inizio dell'accertamento ispettivo.
Differente il caso in cui agli ispettori venga esibita una certificazione già conclusa. In tale evenienza gli effetti certificatori permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili (articolo 80 del decreto legislativo 276/2003), fatti salvi eventuali provvedimenti cautelari del giudice che anticipino l'esito del giudizio sul merito.
La circolare dell'Ispettorato ricorda che, qualora in esito a una verifica ispettiva emergano vizi relativi alla erronea qualificazione di un contratto di lavoro certificato, ovvero difformità tra programma negoziale e successiva attuazione, nel verbale conclusivo si deve dare atto che l'applicazione delle sanzioni e degli altri effetti è condizionata al negativo espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio presso la Commissione di certificazione.
Pregiudiziale all'eventuale ricorso giurisdizionale, infatti, è l'espletamento del tentativo di conciliazione in base all'articolo 410 del Codice di procedura civile, la cui richiesta interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Operativamente è lo stesso ufficio che ha condotto gli accertamenti a richiedere la conciliazione, anche attraverso delega ad altro ufficio nel caso la Commissione sia al di fuori del territorio di sua competenza. Una volta esperito infruttuosamente il tentativo, l'organo di vigilanza potrà promuovere ricorso al giudice del lavoro in base all’articolo 413 del codice di procedura civile o al tribunale amministrativo regionale (a seconda della tipologia del vizio riscontrato).
Un eventuale accoglimento giurisdizionale del ricorso avrà effetto ab initio ove sia stato rilevato un errore nella sua qualificazione giuridica. In caso di difformità del programma negoziale, gli effetti decorreranno dal momento (accertato giudizialmente) in cui tale difformità abbia avuto inizio.