Adempimenti

Cessione ecobonus anche alle agenzie di somministrazione

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di Luca De Stefani

Via libera alla cessione dei crediti d'imposta dell'ecobonus e dei sisma-bonus anche alle “agenzie di somministrazione”, che hanno fornito personale alle imprese che hanno eseguito i lavori agevolati. Lo stesso dicasi per le imprese che partecipano ad associazioni temporanee di imprese, in cui vi sia un'altra impresa che ha eseguito i lavori agevolati. Sono questi i chiarimenti contenuti nella risposta dell'agenzia delle Entrate del 5 novembre 2018, n. 61.

Somministrazione di lavoro
Ai fini della cessione del credito d'imposta del 50-65-70-75% su tutti i lavori sul risparmio energetico qualificato (quindi, non solo sulle parti comuni, ma anche sulle singole unità immobiliari) da parte di tutti i contribuenti, anche non incapienti (articolo 14, comma 2-sexies, Dl 63/2013), oltre che ai fini della cessione del credito sui sisma-bonus previsti dall'articolo 16, commi 1-quinquies e 1-septies, DL 63/2013, tra gli «altri soggetti privati» (in aggiunta ai fornitori), che possono essere considerati cessionari dei crediti, rientrano anche le imprese che, con un contratto di somministrazione di lavoro, forniscono il personale a favore di imprese appaltatrici di lavori che consentono la cessione del credito. In questo caso, infatti, si può dire che l'agenzia di somministrazione effettua indirettamente gli interventi che danno origine alla detrazione cedibile, grazie al lavoro prestato dai lavoratori somministrati all'impresa, che li ha effettivamente eseguiti. La risposta dell'Agenzia è coerente con quella contenuta nella circolare 17/E/2018, relativamente alla possibilità di cedere il credito anche a favore del soggetto che ha fornito i «materiali necessari per eseguire l'opera».

Ati
Le Entrate sono arrivate alla stessa conclusione anche nel caso in cui l'agenzia di somministrazione partecipi ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese (Ati) per l'assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito. In questo caso, coerentemente con la risposta sui consorzi e sulle reti d'impresa, contenuta nella circolare 17/E/2018, dove si è detto che possono essere cessionari dei suddetti crediti anche i consorziati o i retisti (che «non hanno eseguito i lavori»), appartenenti a consorzi o reti di impresa, in cui vi sono altri consorziati o retisti che, invece, hanno effettuato i lavori agevolati, ora l'agenzia delle Entrate ha chiarito che possono essere cessionari anche le imprese partecipanti ad associazioni temporanee di imprese, in cui vi sia un'altra impresa che ha eseguito i lavori agevolati. In questo caso, si ritiene che la risposta valga per tutte le imprese dell'Ati, anche se non sono agenzie di somministrazione, cioè indipendentemente dal fatto che somministrino o meno il personale all'impresa dell'Ati che effettua i lavori agevolati.

Anche se non specificato nelle risposte 56/2018 e 61/2018, si ricorda che la limitazione della definizione di «altri soggetti privati», ai quali cedere il bonus (in aggiunta ai fornitori), non dovrebbe riguardare le cessioni utilizzabili dagli incapienti (circolari 11/E/2018 e 17/E/2018).

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