Non è necessaria la posteriorità temporale della messa in mora rispetto alla sentenza dichiarativa dell’illegittimità del trasferimento di ramo d’azienda, in quanto gli effetti dell’accertamento retroagiscono al momento della pretesa. Così la Corte di cassazione, con ordinanza 3147/2026 del 12 febbraio.
Il caso trae origine da una cessione di ramo ...
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