CIG in deroga e industria
In base al decreto del 1° agosto 2014 che disciplina l’attuale normativa sulla Cig in deroga la concessione del trattamento è subordinata al presupposto che, per i lavoratori interessati, non sussistano le condizioni di accesso ad ogni altra analoga prestazione prevista dalla normativa. Per analoga prestazione si deve intendere compresa anche la prestazione di sostegno erogata a seguito di ricorso ai contratti di solidarietà difensivi sia nella forma di tipo A che quella di Tipo B. Se l’impresa occupa più di 15 dipendenti attiverà i contratti di solidarietà con erogazione da parte dell’Inps dell’integrazione salariale, altrimenti, con meno di 16 dipendenti potrà ricorrere ai contratti di solidarietà di tipo B (art. 5 L. 236/1993) con pagamento di un contributo pari al 50% della retribuzione persa di cui la metà a favore dei lavoratori con orario ridotto. Per i lavoratori non beneficiari dello strumento della solidarietà difensiva, è possibile aprire una procedura di CIG in deroga. E’ comunque opportuno verificare la legge regionale attuativa del predetto decreto.