Circolare 24 Lavoro – La prescrizione dei diritti dei lavoratori diversi dalla retribuzione
L'istituto della prescrizione rinviene il proprio fondamento normativo negli articoli 2934 e seguenti del codoce civile ed assolve ad una ratio sostanzialmente "punitiva" dell'inerzia del creditore allorquando si prolunga nel tempo.
Notorio come l'istituto prescrizionale si atteggi diversamente nel diritto del lavoro, improntato sul principio del "favor lavoratoris".
Il legislatore, pertanto, ha previsto taluni "correttivi" alla disciplina generale della prescrizione - tesi alla protezione dei lavoratori, soggetti deboli ed influenzabili del rapporto contrattuale - che assurgono a corollario mitigante della perentorietà delle previsioni di cui agli articoli 2946 e seguenti del codice civile.
A tal proposito preme, anzitutto, operare una distinzione tra i diritti maturati dal lavoratore e le situazioni giuridiche e di fatto da cui essi discendono. Ed invero, i primi sono sottoposti ciascuno al proprio regime di prescrizione: a titolo esemplificativo, per quanto attiene alla prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore, la norma cogente di riferimento è l'articolo 2948, comma 1, numero 4, del codice civile, che prevede un termine breve quinquennale.
Per converso, i rapporti negoziali da cui siffatti diritti discendono non si estinguono per decorrenza del termine prescrizionale.