01 gennaioAGENZIE DI SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA - AISS
IstitutoClassificazione del personale
Adempimento
Dall’1.1.2025 i livelli 6 e 7 sono sostituiti dal livello di ingresso 6I di cui all’art. 76 del presente C.C.N.L.
L’azienda con personale in forza al 31.12.2024, salvo accordi aziendali stipulati antecedentemente, con decorrenza 1.1.2025 adotterà per il personale dipendente, in ragione della revisione dei livelli contrattuali, i seguenti criteri di inquadramento:
-  il personale inquadrato nel 6° livello, con una anzianità di livello superiore a 36 mesi, in fase di prima applicazione del presente contratto, sarà automaticamente inquadrato nel 5° livello della tabella riportata all’art. 74;
-  il personale inquadrato nel 6° livello, con una anzianità di livello inferiore a 36 mesi, dovrà svolgere un ulteriore periodo, di 12 mesi, nel livello di inquadramento 6I, con diritto a percepire l’indennità di presenza di cui all’art. 73 del presente C.C.N.L., allo scadere dei quali verrà inquadrato nel 5° livello;
-  il personale inquadrato nel 7° livello dovrà svolgere un periodo di 12 mesi, con la retribuzione di cui al livello 6I e senza la corresponsione dell’indennità di presenza di cui all’art. 73 e ulteriori 12 mesi con la retribuzione di cui al livello 6I con la corresponsione dell’indennità di presenza e, al completamento del suddetto periodo, avrà diritto all’inquadramento nel livello 5° della tabella riportata all’art. 74.
Gli inquadramenti dovranno essere comunicati a mezzo Pec all’Ente Bilaterale Enbisit che ne valuterà la corretta applicazione.
Riproduzione riservata Ⓒ