La Cassazione esamina l'applicazione dell'art. 37 del CCNL Cooperative sociali nel particolare contesto dell'internalizzazione di servizi sociali mediante costituzione di un'Azienda speciale. La clausola sociale conserva natura precettiva e funzione di tutela occupazionale, ma non impone l'assunzione indistinta di tutto il personale formalmente dipendente dall'appaltatore uscente. Il passaggio diretto presuppone la continuità oggettiva delle prestazioni richieste e del fabbisogno organizzativo risultante dagli atti regolatori del nuovo servizio. Resta quindi escluso il lavoratore impiegato per esigenze sostitutive e non stabilmente adibito alle attività destinate a proseguire nel nuovo assetto gestionale.
Il fatto e il giudizio di merito
Un lavoratore aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Messina l'Azienda speciale costituita da un Comune per l'internalizzazione dei servizi sociali, chiedendo l'accertamento del proprio diritto all'assunzione alle dipendenze della stessa, in applicazione della clausola sociale prevista dall'art. 37 del CCNL Cooperative sociali, oltre al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute sino all'effettiva assunzione.
Il ricorrente aveva lavorato dal 12 aprile 2016 al 19 aprile 2019 alle...


