1. I comportamenti in sintesi

I pensionati titolari di pensione che sono soggetti alla rivalutazione automatica della propria prestazione dal 1° gennaio di ogni anno, hanno la possibilità di verificare o fare verificare (da un Patronato ad es.) se l’importo della pensione stessa è stato correttamente rivalutato sulla base degli indici di perequazione stabiliti ogni anno da uno specifico decreto del Ministero dell’economia. La verifica diretta consiste nel calcolare e applicare correttamente la rivalutazione annua rispetto alle tre fasce previste.

2. Soggetti interessati

Sono coinvolte i pensionati titolari di quasi tutte le prestazioni pensionistiche e non, comprese quelle del Casellario Centrale delle Pensioni, quelle erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e comprese le pensioni indirette (a favore dei superstiti) con esclusione delle:

prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative, delle pensioni a carico del Fondo clero ed ex ENPAO, dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale che vengono perequate singolarmente;

prestazioni a carattere assistenziale e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice;

prestazioni di accompagnamento a pensione (es. fondi di solidarietà del credito – Ape sociale – contratti di espansione ecc.);

pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative ad Enti e Casse per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato.

3. Come fare

I comportamenti da seguire sono i seguenti qualora si intenda verificare direttamente l’applicazione della rivalutazione annuale alla propria pensione.

Occorre acquisire il dato della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2025, determinata in misura pari a +1,4% dal 1° gennaio 2026.

Poi occorre acquisire il dato del trattamento minimo dell’anno precedente all’anno da rivalutare, pari, rispetto a quest’anno, al dato del trattamento minimo del 2025 e cioè pari a 603,40 euro mensili.

Nel 2026 si applica ancora il criterio della rivalutazione delle pensioni a fasce in senso progressivo, reintrodotto nel 2025 e istituito a suo tempo dalla legge 160/2019 (art. 1 comma 478), prendendo a base di calcolo il trattamento minimo TM - del 2025 (603,40 euro). L’attribuzione dell’incremento risulterà “pieno” cioè pari all’1,4% sulla prima fascia cioè per pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo che quest’anno ammonta a 2.413,60 euro lordi di pensione. Sulle due fasce successive invece l’incremento sarà pari ad una percentuale dell’aumento perequativo dell’1,4%. Vediamo come si sviluppa il conteggio nelle tre fasce previste:

Verrà cioè applicata sulla pensione lorda così come rideterminata con l’indice definitivo appena indicato, la rivalutazione provvisoria pari allo 1,40% per le pensioni fino a 2.413,60 euro mensili.

Con questo meccanismo avremo una rivalutazione piena fino al valore di 2.413,60 euro e una rivalutazione ridotta sulla quota differenziale tra la pensione lorda spettante e il predetto valore di 2.413,60 euro.

In pratica, una Pensione di 2.800 euro lordi avrà un aumento dell’1,40% fino a 2.413,60 (pari a + 33,79).

Sulla quota differenziale (2.800 – 2.413,60) cioè 386,40 la rivalutazione sarà dell’1,26% (pari a + 4,87). In totale l’incremento dall’anno prossimo sarà di 38,66 euro lordi al mese. Alla pensione al 31 dicembre dell’anno precedente pari a 2.800 euro bisogna aggiungere la rivalutazione di 38,66 euro e la pensione sarà pari a 2.838,66 euro lorde mensili, per 13 mensilità. Da tale somma saranno poi portate in detrazione le imposte dovute comprese le addizionali all’Irpef, in modo da arrivare all’importo netto spettante.

Il dato di rivalutazione (per il 2026 dell’1,40%) è un dato provvisorio che dovrà essere verificato a fine anno a consuntivo e se diverso l’INPS dovrà ricalcolare il tutto e procedere ai relativi conguagli a credito del pensionato se il dato dovesse essere superiore oppure a debito se dovesse essere inferiore. Per quest’anno il dato di rivalutazione dell’anno precedente è stato confermato nella misura dello 0,80%, ragione per cui non si è proceduto con nessuna operazione di conguaglio.

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