Confservizi, sottoscritto l’accordo sull'apprendistato
Confservizi e Cgil, Cisl, Uil hanno disciplinato gli aspetti normativi e retributivi demandati dalla contrattazione collettiva. La disciplina del contratto di apprendistato viene dunque aggiornata alla luce delle novità introdotte dal Dlgs 81/15.
Di seguito, in sintesi, le disposizioni contenute nell'accordo del 19 luglio 2016.
Limiti di età e durata
Il contratto di apprendistato può essere stipulato a partire dal 15° anno di età e fino al compimento dei 25 anni in tutti i settori di attività. È inoltre possibile assumere con contratto d'apprendistato tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma di maturità professionale.
La durata del contratto di apprendistato è determinata in base alla qualifica o diploma da conseguire, ma non può essere superiore a tre anni o quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.
Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal vigente Ccnl per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto.
Trattamento economico
La retribuzione è stabilita in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento:
• per il primo anno non deve essere inferiore al 45% di quella di riferimento;
• per il secondo non deve essere inferiore al 55%;
• per il terzo non deve essere inferiore al 65%;
• per il quarto non deve essere inferiore al 70%.
Inquadramento dell’apprendista
L'apprendista va inquadrato due livelli inferiori a quello in cui è inserita la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato, per la prima metà dell'apprendistato, mentre un livello inferiore a quello in cui è inserita la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato, per la seconda metà del contratto.
Decorrenza
Il presente accordo decorre dal 19 luglio 2016.
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