01 gennaioGOMMA, PLASTICA (PICCOLA INDUSTRIA)
IstitutoCongedi parentali
Riferimenti
Adempimento
Dall’1.1.2024 per il periodo di congedo parentale di cui all’art. 32 D.Lgs. n.151/2001 lett. a) e b), l’indennità prevista nella misura del 30 % della retribuzione è integrata fino al 50% della retribuzione stessa per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco del periodo di assenza, esclusi i periodi in cui è prevista dalla legge un’indennità superiore al 30%. Il congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. n.151/2001, della durata di dieci giorni lavorativi, è incrementato, a far data dall’1.1.2024 di una giornata retribuita a carico azienda.
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