01 marzoPELLI E CUOIO (PICCOLA INDUSTRIA)
IstitutoCongedi parentali
Adempimento
A far data dall’1.3.2025 per il periodo di congedo parentale di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 151/2001 lett. a) e b), l'indennità prevista nella misura del 30% della retribuzione è integrata fino al 60% della retribuzione stessa per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco del periodo di assenza, esclusi i periodi in cui è prevista dalla legge un'indennità superiore al 30%.
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