Il contributo esamina l'ambito applicativo dell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), D.Lgs. 165/2001 alla luce della sentenza del Tribunale di Milano n. 2213/2026, che ha ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente che aveva falsificato certificati medici del figlio per ottenere il congedo ex art. 47 del D.Lgs. 151/2001. Attraverso un'interpretazione letterale e sistematica, si sostiene che la falsa certificazione rilevi quando costituisce il titolo diretto dell'assenza dal servizio, in coerenza con la ratio antifrode degli artt. 55-quater e 55-quinquies.
MASSIMA
La produzione di certificati medici contraffatti relativi alla malattia del figlio, utilizzati dal dipendente pubblico per giustificare assenze dal servizio, rientra nella fattispecie di cui all'art. 55-quater, comma 1, lett. a), D.Lgs. 165/2001 e legittima il licenziamento disciplinare, essendo la condotta dolosa, reiterata e incompatibile con i doveri di correttezza, responsabilità e leale collaborazione gravanti sul lavoratore pubblico.
La questione decisiva è se l'art. 55-quater, lett. a), si applichi anche ai falsi certificati sulla malattia del figlio o se il licenziamento debba restare ancorato alla giusta causa.
La sentenza del Tribunale di Milano 4 giugno 2026, n. 2213, pone una delicata questione interpretativa, riguardante l'estensione dell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai casi in cui il dipendente pubblico non simuli la propria malattia mediante certificazione falsa, ma utilizzi certificati...


