Il contributo esamina l'ambito applicativo dell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), D.Lgs. 165/2001 alla luce della sentenza del Tribunale di Milano n. 2213/2026, che ha ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente che aveva falsificato certificati medici del figlio per ottenere il congedo ex art. 47 del D.Lgs. 151/2001. Attraverso un'interpretazione letterale e sistematica, si sostiene che la falsa certificazione rilevi quando costituisce il titolo diretto dell'assenza dal servizio, in coerenza con la ratio antifrode degli artt. 55-quater e 55-quinquies.

Trib. Milano, sez. lav., sent. 4 giugno 2026, n. 2213

MASSIMA

La produzione di certificati medici contraffatti relativi alla malattia del figlio, utilizzati dal dipendente pubblico per giustificare assenze dal servizio, rientra nella fattispecie di cui all'art. 55-quater, comma 1, lett. a), D.Lgs. 165/2001 e legittima il licenziamento disciplinare, essendo la condotta dolosa, reiterata e incompatibile con i doveri di correttezza, responsabilità e leale collaborazione gravanti sul lavoratore pubblico.

La questione decisiva è se l'art. 55-quater, lett. a), si applichi anche ai falsi certificati sulla malattia del figlio o se il licenziamento debba restare ancorato alla giusta causa.

La sentenza del Tribunale di Milano 4 giugno 2026, n. 2213, pone una delicata questione interpretativa, riguardante l'estensione dell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai casi in cui il dipendente pubblico non simuli la propria malattia mediante certificazione falsa, ma utilizzi certificati...

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