Contenzioso

Contestazione della parcella del professionista, la giurisdizione è del giudice ordinario

di Angelina Turco

La Suprema corte di Cassazione è stata chiamata a decidere la giurisdizione in caso di controversia instaurata per recuperare il credito professionale vantato dall'avvocato nei confronti del proprio cliente per prestazioni stragiudiziali, in materia tributaria, e per prestazioni di rappresentanza e difesa tecnica, dinnanzi alle commissioni tributarie.

Nel giudizio di primo grado, il cliente, costituendosi in giudizio, aveva eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito dal professionista per ottenere il pagamento del compenso dovuto. L'eccezione era stata sollevata sul rilievo che l'articolo 14 del Dlgs 150/2011 prevede per le controversie in materia di onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali la competenza dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera.
Il professionista ha quindi proposto ricorso in Cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.

Le sezioni unite della Corte di cassazione, con ordinanza 16 ottobre 2018, numero 25938, hanno accolto il ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, articolando nella sentenza i seguenti motivi a fondamento della decisione:

- il contenzioso in oggetto è volto a ottenere l'adempimento di un obbligo di natura civilistica, nascente da un contratto di prestazione professionale stipulato tra soggetti privati, del tutto distinto dalla controversia di base, di natura tributaria ed eterogeneo rispetto alla materia che il legislatore attribuisce alla giurisdizione tributaria;
- l'articolo 14 del Dlgs 150/2011, che individua come competente l'ufficio di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera, è una norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione; tale norma è stata, infatti, introdotta dal legislatore per la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nella giurisdizione ordinaria;
- la controversia cui si riferisce l'articolo 14 del Dlgs 150/2011 riguarda la domanda con cui l'avvocato chiede la liquidazione delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile, o in stretto rapporto con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, mentre resta esclusa l'attività stragiudiziale che non abbia detta natura (Cassazione, sezione unite civili, 4485/2018).

Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema corte, trattandosi di controversia instaurata per il recupero del compenso professionale per prestazioni, giudiziali e non, svolte in materia tributaria, ma senza alcuna connessione tra il contenzioso volto al recupero del compenso e la controversia di base, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

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