01 gennaioCOMMERCIO - CONFCOMMERCIO
IstitutoContratto a tempo parziale
Riferimenti
Adempimento
Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole elastiche verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’art. 208.
Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata.
Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 del C.C.N.L. secondo le modalità previste dall’art. 211 a), e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5% (35% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208.
Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all’art. 208 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole od elastiche su ogni altro istituto.
In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% , a fronte dell’applicazione di clausole elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L’indennità di cui al presente comma è pari ad almeno 155 euro non cumulatoli, da corrispondere per quote mensili, a decorrere dall’1.1.2025.
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