01 aprileDIRIGENTI AGENZIE MARITTIME
IstitutoContratto a termine
Adempimento
A decorrere dall’1.4.2026, l'art. 31 (Dirigente temporaneo) del C.C.N.L. 31.10.2014 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 31 - Dirigente temporaneo
1. I contratti per figure di dirigente temporaneo o temporary manager, operanti anche all'interno di reti di imprese, possono essere instaurati tramite contratti di lavoro dipendente con qualifica di dirigente, a tempo determinato, nell'ambito delle previsioni di legge in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per i dirigenti.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le aziende possono optare per l'applicazione del trattamento agevolativo di cui all'art. 29, commi da 1 a 3, del C.C.N.L. secondo i criteri ivi previsti”
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