L'impiego del contratto di lavoro a tempo determinato acausale è spesso utilizzato non come ordinario strumento di flessibilità organizzativa, ma come possibile mezzo surrettizio per svolgere, in via di fatto, una funzione valutativa e selettiva del lavoratore, eludendo il presidio imperativo del patto di prova di cui all'art. 2096 c.c. Tale utilizzo può essere qualificato, sul piano della causa concreta, come frode alla legge, con la conseguente stabilità del rapporto.

Il contributo propone di ricostruire il contratto a termine acausale non come fattispecie da sindacare sul terreno della causale temporanea, ma come possibile mezzo elusivo del presidio legale della prova quando sia utilizzato per sottoporre il lavoratore a una valutazione protratta e non dichiarata. In tale prospettiva, l'operazione può essere qualificata come frode alla legge ex art. 1344 c.c., assumendosi come norma imperativa elusa l'art. 2096 c.c. e come risultato vietato l'esercizio di una ...

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