Contratto a termine lungo non sempre all’ispettorato
È sempre possibile stipulare un nuovo contratto a termine dopo aver raggiunto il limite di 24 mesi quando il livello di inquadramento e la categoria legale siano diversi dai precedenti rapporti ed anche senza la necessità di avvalersi della deroga assistita presso l’Ispettorato del lavoro, come affermato dallo stesso Inl nella nota 804/2021.
Tuttavia, spiega l’Ispettorato, l’applicazione di tale principio potrebbe determinare il susseguirsi di un rilevante numero di contratti a termine tra gli stessi soggetti e quindi, laddove la successione di contratti susciti perplessità e sorgano dubbi in merito alla diversità di inquadramento del lavoratore assunto a termine, l’Ispettorato territoriale può promuovere un intervento ispettivo al fine di verificare in concreto se la sottoscrizione di successivi e reiterati contratti a termine tra il medesimo dipendente e il medesimo datore di lavoro sia conforme a quanto previsto dalla legge.
In realtà il quesito posto all’Inl riguarda un istituto pubblico che svolge attività di ricerca scientifica di interesse generale e che, avendo raggiunto il limite di 24 mesi, aveva fatto richiesta all’Ispettorato territoriale di avvalersi della norma che consente la stipula di un ulteriore contratto in deroga presso l’Ispettorato del lavoro.
La nota fa presente che, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2019 al decreto Dignità, i contratti a tempo determinato stipulati, tra gli altri, da istituti pubblici di ricerca, con lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica o di coordinamento e direzione della stessa sono sottoposti a regole diverse, relativamente a durata massima del contratto, al numero massimo delle proroghe e all’obbligo di indicazione delle causali.
A questa disposizione, poi, si aggiunge quella indicata nell’articolo 19, comma 2, del Dlgs 81/2015, secondo cui, ai fini del calcolo della durata massima dei contratti a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, bisogna fare riferimento allo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.
L’ipotesi del contratto in deroga assistita, considerata nel comma 3, secondo l’Ispettorato si configura solo nell’ipotesi in cui tra lo stesso datore di lavoro e il medesimo lavoratore si sia “consumata” la durata massima prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva e sempre che anche l’ulteriore contratto in deroga comporti lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.
Nel caso in questione, invece, di per sè già il settore di appartenenza (attività di ricerca) non pone problemi di superamento della durata massima del contratto. Peraltro il livello e la categoria legale erano diversi. Complessivamente, dunque, l’Ispettorato nazionale precisa che nel caso specifico non è necessario attivare la previsione del contratto in deroga.
Sui contratti a termine l’Inl è intervenuto recentemente anche sul tema di rinnovi e proroghe durante il periodo emergenziale in cui le aziende hanno utilizzato la cassa Covid (nota 762/2021). La nota sottolinea che, in virtù delle disposizioni emergenziali, il rinnovo o la proroga dei contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto legge 41/2021, sono consentiti laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore dello stesso decreto). Tuttavia, si ritiene che la nota vada letta nel senso che non è esclusa, in ogni caso, la proroga o il rinnovo dei contratti a termine anche per il personale in forza in altra data con riferimento ai periodi precedenti.