Rapporti di lavoro

Contribuente forfettario, assunzione dipendente a tempo parziale e certificazione redditi

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di Salvatore Servidio

L'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, modificato dall'articolo 1, commi da 111 a 113, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha introdotto un regime forfetario, a decorrere dal 1° gennaio 2015, riservato ai soggetti economici di minori dimensioni.
Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 54 e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57.

Per essere ammessi, i contribuenti devono avere conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ai limiti indicati nell'allegato 4 alla legge n. 190/2014 e sostenuto spese complessive non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori.

A tali condizioni, il contribuente che adotta il regime forfettario può assumere un lavoratore dipendente. È previsto che detti soggetti non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e ss. del Dpr 29 settembre 1973, n. 600.

Il quesito
Il 19 maggio 2017, è stata presentata istanza da una contribuente in regime forfettario non tenuta all'obbligo della ritenuta alla fonte, la quale, avendo intenzione di assumere un dipendente a tempo parziale (due mesi), ha chiesto se per tale assunzione deve considerasi obbligata a presentare la certificazione unica (di cui all'articolo 4 del Dpr 22 luglio 1998, n. 322) e il modello 770.

La soluzione
Con la risposta ad interpello n. 954-881/2017, l'agenzia delle Entrate ritiene che il richiamo alla disciplina della ritenuta alla fonte comporti, di fatto, una deroga agli obblighi ivi previsti, con il conseguente esonero dell'interpellante della presentazione del modello 770 (il quale serve infatti a comunicare in via telematica all'agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno precedente, i versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, nonché il riepilogo dei crediti e degli altri dati contributivi e assicurativi richiesti), con l'onere però per il datore di informare il lavoratore che i redditi o compensi corrisposti sono stati effettuati al lordo della ritenuta alla fonte. Ciò, fermo restando per il datore di indicare il codice fiscale del percettore nella propria dichiarazione dei redditi, righi da RS 371 a RS 373.
Invece, considerando che la norma di riferimento nulla dice al riguardo, l'agenzia delle Entrate ritiene a tal fine che la contribuente in questione (in regime forfettario con lavoratori subordinati), sia tenuta a compilare la Sezione relativa ai dati assistenziali e previdenziali della CU e ad inviarla, atteso che la stessa ha la funzione di certificare anche detti dati, in sostituzione del Modello 01/M.

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