Contributi artigiani e commercianti, pronti i modelli F24
L'Inps , richiamando la circolare 15 del 2016 che ha trattato della contribuzione dovuta per l'anno 2016 dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, ricorda con il messaggio 3066/2016 che ha ultimato l'elaborazione dell'imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla gestione previdenziale nel corso dell'anno 2016 e non già interessati da imposizione contributiva.
In relazione alla definzione della attività richiamata, l'Istituto ha predisposto i modelli F24 necessari per il versamento della contribuzione dovuta secondo le disposizioni contenute nella circolare 15.
Come di consueto i modelli di pagamento F24 sono resi disponibili, in versione precompilata, nel cassetto previdenziale per artigiani e commercianti alla sezione posizione assicurativa – dati del modello F24. Nel cassetto è consultabile anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.
Con il messaggio 3066/2016 l’Inps ricorda che, in coerenza con quanto già comunicato con la vircolare 24/2013 e reiterato con la circolare 15/2016, a decorrere dall'anno 2013 l'Istituto non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta e che pertanto le comunicazioni relative ai pagamenti sono disponibili nel cassetto con la riproduzione della stessa lettera che prima del 2013 veniva spedita a mezzo posta.
E' necessario quindi prestare attenzione al sito web ove sono indicate le informazioni per i pagamenti, al fine di evitare sanzioni per ritatdati o omessi versamenti.
Al fine di ricordare l'adempimento è previsto l'invio di email di alert ai titolari di posizione assicurativa, ovvero loro intermediari delegati, per i quali si è in possesso di recapito email.
L'accesso ai servizi del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti avviene, come di consueto mediante Pin del soggetto titolare di posizione contributiva, ovvero di un suo intermediario in possesso di delega in corso di validità.