Contributi figurativi per aspettativa sindacale o politica dopo il periodo di prova
Nei casi di aspettative fruite per carichi pubbliche o sindacali, per le quali risulti già presentato un provvedimento di aspettativa, in fase di rinnovo annuale della richiesta di accredito dei contributi figurativi, sarà sufficiente dimostrare il perdurare della stessa, tramite apposita dichiarazione resa dal datore di lavoro. Lo precisa l'Inps con il messaggio 2653/2019 di ieri. Nei casi in cui il provvedimento di aspettativa sia irreperibile, il datore di lavoro dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità attestante la perdita del documento e le relative motivazioni.
L'Inps conferma altresì che la contribuzione figurativa può essere accreditata a condizione che sia decorso il periodo di prova. Tale previsione serve per disincentivare l'instaurazione di rapporti di lavoro che abbiano come fine il collocamento in aspettativa per il riconoscimento della contribuzione figurativa.
Ai fini della contribuzione figurativa, devono essere indicate anche le ulteriori voci retributive, ritenute utili in relazione ai diversi Ccnl, che dovranno essere convalidate dall'Ispettorato territoriale del lavoro.
Per il futuro, il flusso uniemens dovrà essere implementato con l'indicazione, da parte del datore di lavoro, della retribuzione teorica nei casi in cui il dipendente risulti in aspettativa per motivi politici o sindacali. Per i lavoratori iscritti ai Fondi speciali (FS, ex Ipost, autoferrotranvieri, elettrici, telefonici e volo), esiste già un campo specifico per identificare la tipologia di lavoratore in aspettativa per questi motivi.
La contribuzione figurativa dovrà essere accreditata nella gestione cui risulta iscritto l'interessato al momento della sospensione dell'attività lavorativa. Nell'ipotesi in cui il sindacato versi ulteriore contribuzione (cosiddetta contribuzione aggiuntiva sindacale) per emolumenti corrisposti direttamente al lavoratore, la stessa dovrà essere ricondotta, in estratto conto, alla medesima valenza previdenziale del rapporto di lavoro su cui è fondata l'aspettativa o il distacco sindacale. A tal fine, è stata istituita una nuova dicitura per distinguere la contribuzione aggiuntiva accreditabile nel Fondo pensione lavoratori dipendenti (Fpld), da quella accreditabile nei fondi speciali.