Contributi garantiti da un rappresentante se l’impresa non è «Pe»
Le recenti disposizioni in materia d’ingresso di lavoratori extracomunitari presentano delle implicazioni anche dal punto di vista della previdenza internazionale.
Infatti, uno dei pre-requisiti evidenziati dalla nuova normativa è rappresentato dal rispetto delle disposizioni di carattere contributivo vigenti nell’ordinamento nazionale.
A tal fine ricordiamo che i principi generali che regolano la materia si fondano, normalmente, sull’obbligo di contribuire al regime previdenziale ed assistenziale del Paese nel quale l’attività lavorativa viene svolta (cosiddetta lex loci laboris (principio di territorialità della legislazione applicabile) dove viene stabilito che il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato nel cui territorio svolge la sua attività lavorativa).
Pertanto, in mancanza di specifiche deroghe richiamate dalle singole Convenzioni di sicurezza sociale stipulate tra l’Italia ed alcuni Paesi terzi (esempio Stati Uniti), i remote workers saranno tenuti a partecipare al sistema previdenziale italiano con riflessi sia per il singolo lavoratore, chiamato a valutare la propria specifica posizione contributiva (anche in termini di anzianità), sia in generale per l’azienda estera datore di lavoro/committente.
Difatti, se per i lavoratori che esplicano la loro attività in modo indipendente, l’iscrizione al sistema previdenziale italiano è generalmente autonoma, diversa procedura dovrà essere seguita dai dipendenti di imprese straniere che non presentano una stabile organizzazione in Italia.
Per tali categorie di lavoratori e d’imprese estere, da un punto di vista operativo, la gestione dei versamenti contributivi richiederà l’apertura di una specifica posizione previdenziale e la nomina di un rappresentante contributivo.
Tale nomina sarà curata con atto pubblico di accettazione di un mandato da parte di una persona fisica o giuridica residente in Italia (in genere potrà essere designato anche lo stesso dipendente) che si obbliga solidalmente all’adempimento degli oneri previdenziali previsti dalla normativa in materia.
Il rappresentante sarà tenuto all’elaborazione della busta paga previdenziale italiana, necessaria al versamento mensile della contribuzione all’Inps e alla predisposizione dei documenti obbligatori del rapporto di lavoro, inclusa l’iscrizione all’Inail.
Nonostante per questa figura sia necessario l’ottenimento di un codice fiscale italiano (sia per il legale rappresentante che per l’azienda estera), è opportuno precisare che tale figura non assume necessariamente anche la veste di sostituto d’imposta in quanto non espressamente elencata nell’articolo 23, comma 1, del Dpr 600 del 1973.
La nomina di una rappresentanza previdenziale sarà comunque impedita nel caso in cui l’impresa estera dovesse essere già presente in Italia con una propria stabile organizzazione.
A tal fine si evidenzia la netta distinzione in termini logico giuridici tra la figura del rappresentante previdenziale e quella della stabile organizzazione, per non incorrere nell’errore d’individuare sempre una Pe, una Permanent establishment, una stabile organizzazione, nella nomina di un rappresentante previdenziale.