In base a quanto indicato nella circolare Inps n. 39 del 10 marzo 2022, dal 1 febbraio al 31 marzo 2022 è possibile presentare la domanda per ottenere il contributo mensile, istituito dalla legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), destinato ai genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili.
Attenzione: entro il 31 marzo 2022 è possibile richiedere anche il contributo relativo alla annualità 2021 (v. infra).
Soggetti interessati
Sono i genitori disoccupati o monoreddito (ossia che ricavano tutto il proprio reddito esclusivamente dall'attività lavorativa o siano percettori di un trattamento pensionistico previdenziale. Non si considerano eventuali altri trattamenti assistenziali. Si prescinde, in ogni caso, dall'eventuale proprietà della casa di abitazione), facenti parte di un nucleo familiare monoparentale (ossia con un solo genitore) e con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
Attenzione: nella circolare INPS 10 marzo 2022, n. 39, la persona "disoccupata" è definita come la persona "priva d'impiego oppure persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro annui o 4.800 euro annui da lavoro autonomo". Si noti tuttavia che, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022 alla disciplina di determinazione dell'Irpef, nel caso del lavoro autonomo il limite di reddito per essere considerati disoccupati dovrebbe essere pari ad euro 5.500,00 (che è uguale al livello di reddito rispetto al quale la detrazione copre interamente l'imposta lorda, cd. no tax area). Il valore riportato nella circolare corrisponde a quello indicato nel DM 12 ottobre 2021, emanato però prima della legge di bilancio 2022.
I soggetti di cui sopra devono inoltre possedere tutti i seguenti requisiti: a) essere residenti in Italia; b) disporre di un ISEE valido (ISEE minorenni se presenti figli con tali caratteristiche) e non superiore a 3.000 euro (in presenza di un valore ISEE superiore al questa soglia la domanda è respinta in automatico); c) nel nucleo familiare devono essere presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
Attenzione: per accedere al beneficio, il genitore e il figlio con disabilità, al momento della presentazione della domanda, devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune italiano
Attenzione: per essere a carico del genitore un figlio deve avere un reddito non superiore a 4.000 euro fino a 24 anni e non superiore a 2.840,51 euro se ha un'età maggiore di 24 anni.
Importo del contributo
Il contributo è mensile ed è riconosciuto per l'intera annualità (da gennaio a dicembre). E' pari a:
A) 150 euro al mese in presenza di un figlio;
B) 300 euro mensili nel caso di due figli;
C) 500 euro mensili, nel caso in cui i figli siano più di due.
Attenzione : il pagamento del beneficio decorre entro novanta giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande.
Il contributo mensile viene erogato nei limiti delle risorse disponibili. In caso di insufficienza di queste ultime si seguono i criteri (in ordine decrescente di priorità):
- ISEE più basso. A parità di reddito ISEE sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti;
- richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave;
- richiedenti con figli con disabilità di grado medio.
Come si presenta la domanda
La domanda si presenta all'INPS, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo ( a pena di inammissibilità) utilizzando l'apposito servizio on line presente sul sito www.inps.it.
Può essere presentata direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS), Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori), Istituti di Patronato.
Nella domanda è necessario dichiarare, a pena di inammissibilità, di possedere i requisiti sopra indicati (autocertificazione ex DPR 445/2000). La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste.
Nella domanda si indicano altresì le modalità di pagamento del contributo: bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN. Per tutti i pagamenti diversi dal bonifico domiciliato presso un ufficio postale è richiesto il codice IBAN. Eventuali variazioni al codice IBAN indicato nel modulo di richiesta iniziale, dovranno essere comunicate mediante i medesimi canali richiesti per la presentazione.
Attenzione: per le domande presentate nell'anno 2022, il genitore richiedente può dichiarare espressamente di volere presentare domanda anche per l'anno 2021. In tal caso dovrà attestare che i requisiti previsti dalla norma erano posseduti per il 2021. L'istruttoria delle domande di competenza dell'anno 2021 sarà completata comunque entro l'anno 2022; entro il medesimo anno si provvederà al pagamento di tutte le mensilità maturate.
Step successivi
Una volta presentata la domanda l'INPS procede alla verifica dei requisiti. Si noti che i requisiti economici si considerano posseduti per tutta la durata dell'attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Il pagamento del contributo decorre entro novanta giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande, quindi entro il 30 maggio 2022.
L'erogazione del contributo può essere interrotta in caso di decadenza per la perdita dei requisiti sopra indicati. La decadenza può intervenire anche nel caso si verifichino i seguenti eventi: decesso del figlio o del richiedente; decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; affidamento del figlio a terzi.
Attenzione: le cause di decadenza dovranno obbligatoriamente essere comunicate all'INPS entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Le relative modalità di comunicazione saranno successivamente indicate dall'Istituto previdenziale.
Nel caso di ricovero temporaneo del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica, la erogazione del contributo viene sospesa dall'INPS per tutto il periodo di ricovero.
I: in tal caso il genitore beneficiario ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Istituto .

