Contributo integrativo per il biologo anche se fa parte di una società
Il cliente di una società di cui fa parte un biologo, che esercita in essa tale professione e al contempo ne è socio, deve pagare alla società il contributo integrativo richiesto dalla Cassa di previdenza Enpab, calcolato sui corrispettivi lordi conseguiti dalla società in percentuale correlata alla quota di partecipazione agli utili spettante al socio.
Così ha deciso la Cassazione con la sentenza 2236/2020, in cui ha accolto la richiesta del professionista e annullato con rinvio la decisione della Corte d'appello. Secondo quest'ultima, i compensi relativi alle prestazioni dei componenti la società confluiscono nel bilancio di quest'ultima, che è un centro autonomo di imputazione giuridica, con la conseguenza che il pagamento del contributo integrativo resta a carico della società stessa.
La pronuncia si riferisce al periodo 2001-2007, quando il contributo integrativo era del 2%, mentre ora è del 4%, ma il quadro normativo, seppure modificato in parte, non è cambiato nelle regole principali. A questo proposito, l'articolo 4 del regolamento Enpab (Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi) stabilisce che «le associazioni professionali e le società alle quali partecipa un iscritto all'ente devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni singolo socio o associato iscritto all'ente. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'ente dal singolo iscritto è calcolato su una percentuale dei corrispettivi lordi conseguiti dalla associazione o società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili spettante all'iscritto stesso».
A fronte di ciò, secondo la Suprema corte, questa regola vale anche nel caso in cui il cliente sia un'azienda sanitaria e il biologo renda la prestazione di lavoro tramite una società di cui è socio. Una scelta differente non risponde «né al dato testuale delle norme… e neanche ad una logica di equa distribuzione degli obblighi contributivi tra gli iscritti all'ente di previdenza».