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Il credito 730 non esposto nel modello F24 nel 2021

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Salvatore Servidio

La domanda

Nel 2021 un cliente non ha esposto in F24 un credito 730 con il codice 1631. L’importo era stato regolarmente corrisposto ai lavoratori ma per errore non è stato utilizzato a credito sulla delega. La situazione verrà evidenziata nel quadro SX 770/2022. Chiediamo se sia possibile l’utilizzo nel 2022 o se c’è un termine di prescrizione.

Rispondendo al quesito prospettato, si premette che nel quadro SX del Modello 770 devono essere riportati i dati riepilogativi: 1) del credito 2020 derivante dalla precedente dichiarazione – Mod. 770/2021 e del suo utilizzo in compensazione esterna, tramite Mod. F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997 entro la data di presentazione della dichiarazione Modello 770; 2) dei crediti sorti nel corso del periodo d'imposta 2021 e del loro utilizzo in compensazione esterna tramite F24 ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, come previsto dall'art. 15, comma 1, del Dlgs 175 del 2014, tenuto conto degli eventuali crediti risultanti dal quadro DI. Nel rigo SX2 colonna 2 deve essere indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 1 utilizzato in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1631, 3796, 3797, 4331, 4631, 4931, 4932, 150E, 151E, 152E, 153E, 154E) per il pagamento di ritenute esposte nei quadri ST e SV del presente modello 770. Nella compilazione del Rigo SX2 del Mod. 770 è da riportare, nella colonna 1 il credito totale e nella colonna 2 il credito utilizzato. Ritengo che la situazione vada regolarizzata nel 2022. Comunque, in linea generale, il mancato riporto del credito IRPEF nell'esercizio successivo in conseguenza all'omessa presentazione del modello Unico non comporta, a carico del contribuente, il mancato riconoscimento del credito medesimo. Tale credito si può considerare estinto esclusivamente con l'intervenuta prescrizione dello stesso. Nel nostro ordinamento la prescrizione ordinaria è normativamente prevista nell'art. 2946 c.c. il quale stabilisce che, salvo i casi in cui la legge non disponga diversamente, interviene decorso il termine di dieci anni dal giorno in cui tale diritto può essere fatto valere. Quanto esposto è opinione esclusivamente personale; chiarimenti ufficiali possono essere richiesti con interpello all'Agenzia delle Entrate.

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