Previdenza

Crescono i contributi a carico delle Università private

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di Fabio Venanzi

Dal 1° gennaio 2021, in base alla nuova legge di Bilancio, anche le Università private dovranno pagare il 33% a titolo di contribuzione pensionistica. Fino al 31 dicembre 2020, infatti, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 243/1991, le Università non statali legalmente riconosciute, erano tenute a pagare una contribuzione sugli stipendi erogati in favore dei professori e dei ricercatori pari al doppio dell'aliquota prevista per tali dipendenti.
In pratica, l'Università versa il 26,20%, di cui l'8,80% a carico dei citati dipendenti e nella misura del 17,40% a carico dei bilanci delle Università. Di contro, le Università statali versano il 33%, di cui l'8,80% a carico del personale e il 24,20% a carico del bilancio degli enti. Tra le Università che hanno beneficiato dell'aliquota ridotta, si annoverano – tra le altre – la Bocconi, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, lo Iulm, San Raffaele e la Luiss.

Fino alle data di entrata in vigore della legge n. 243/1991, il personale docente non era iscritto all'ex Inpdap. Successivamente era stato possibile procedere alla iscrizione, sempreché ciò fosse previsto da apposita norma statutaria dell'Ateneo. L'iscrizione riguardava anche il trattamento di fine servizio, con conseguente versamento all'ex Enpas. Tuttavia, a fronte di una minore aliquota di finanziamento, la prestazione pensionistica (in particolare il montante contributivo) veniva calcolato come se il contributo fosse stato versato nella misura del 33 per cento. Nel solo quinquennio 2016/2020, il costo che il bilancio dello Stato sosterrà nel corso del 2021, è pari a poco meno di 54 milioni, che si riferisce all'onere contributivo non corrisposto dalle Università non statali che hanno continuato a versare la contribuzione sulla base dell'aliquota inferiore, vigente tempo per tempo, rispetto a quella di computo.

Le contribuzioni versate per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2021 restano acquisite alla gestione di riferimento e conservano la loro efficacia.Un esempio può aiutare a comprendere meglio gli effetti della norma. Nell'arco temporale tra il 1996 e il 2020, sulle retribuzioni erogate in favore di un docente, destinatario di un sistema contributivo o misto, con retribuzioni pari al massimale contributivo vigente tempo per tempo, la sommatoria dei contributi versati con l'aliquota ridotta sarebbe pari a circa 580mila euro contro un montante contributivo, al netto della capitalizzazione, pari a circa 730mila euro. In pratica, il minor versamento dei contributi corrisponde a 150mila euro. Tuttavia, la prestazione pensionistica verrà calcolata sul valore più alto, come se la contribuzione fosse stata realmente versata tempo per tempo. A ciò si deve aggiungere che le somme versate subiscono comunque una rivalutazione sulla base degli indici Pil.In pratica, i versamenti effettivi rivalutati ammonterebbero a poco più di 700mila euro, a fronte di un montante utilizzato in sede di pensione di circa 900mila euro, comportando un maggior importo di pensione di circa 10mila euro lordi annui.

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