Crollo del ponte Morandi, istruzioni Inps sul sostegno al reddito di subordinati e autonomi
Con la circolare 5 marzo 2019, n. 35, l'Inps ha diramato le istruzioni operative per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi colpiti dal crollo del ponte Morandi di Genova.
La provvidenza è stata introdotta dalla legge n. 130/2018, che, in sede di conversione del Dl n. 109/2018 - recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze – ha introdotto l'articolo 4-ter.
In particolare, l'articolo 4-ter, comma 1, ha previsto un'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, anche agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi. Tali lavoratori devono essere dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova - individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova - che abbiano subito un impatto economico negativo e per i quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che abbiano esaurito le tutele previste dalla normativa in vigore.
L'indennità, imponibile ai fini Irpef, viene concessa con decreto della Regione, emesso dopo l'istruttoria della pratica per la verifica della sussistenza dei requisiti di legge, ed inviato, unitamente alla lista dei beneficiari, all'Inps per l'erogazione dell'indennità. La circolare precisa che le domande di accesso al beneficio devono essere presentate esclusivamente alla Regione Liguria che effettuerà l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Per l'anno 2018 l'importo medio orario dell'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, corrisponde a € 10,22, comprensivo di copertura figurativa e Anf.
In via ulteriore, l'articolo 4-ter, comma 2, prevede una diversa provvidenza in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, costretti a sospendere l'attività per la medesima ragione. Ad essi viene riconosciuta un'indennità una tantum, pari a 15.000 euro, che non concorre a formare base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. Nella circostanza il beneficio, che non dà luogo a contribuzione figurativa, è soggetto ai vincoli in materia di aiuti di Stato.
Gli interessati devono presentare l'istanza direttamente alla Regione Liguria, secondo le istruzioni che da essa saranno fornite, ai fini dell'emanazione del decreto di concessione, previa istruttoria. Il provvedimento, unitamente all'elenco in formato excel dei lavoratori beneficiari dell'intervento sarà inviato alla Direzione generale dell'Istituto. L'Inps , dopo aver verificato la capienza finanziaria, con successivo messaggio provvederà a comunicare alle strutture territorialmente competenti l'elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione.